La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 22827/2004) ha stabilito che il Giudice Ecclesiastico può essere sentito come testimone in un processo penale per i fatti conosciuti fuori dall'esercizio del suo ministero, in quanto l'obbligo del segreto riguarda solo l'attività di culto e non si estende a fatti non ricompresi in tali funzioni. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "essi, pertanto possono legittimamente astenersi dal testimoniare a norma dell'art. 200 lett. a) c.p.p., e se chiamati a riferire all'autorità giudiziaria possono, senza incorrere nel reato di falsa testimonianza o di favoreggiamento, fornire notizie incomplete, al fine di non rivelare comportamenti o atti, che abbiano un particolare significato nell'ambito della Fede religiosa, e dei quali siano venuti a conoscenza esclusivamente per l'esercizio del loro ministero (v. Cass. sez. V 3/5/2001 n. 27656)" e che pertanto, il giudice "non può escludere dalla lista dei testimoni automaticamente qualsiasi ecclesiastico, ma deve, dopo averlo convocato, avvertirlo della facoltà di astenersi stabilita dal combinato disposto dell'art. 200 c.p.p. e dell'art. 4 della legge 121/1985".
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