E' il Comune a dover risarcire il danno per omessa custodia

di Marina Crisafi - In caso di sinistri stradali cagionati da una pozzanghera dovuta al mal funzionamento dei tombini destinati allo scolo delle acque piovane, è il Comune a dover risarcire il danno per omessa custodia.

Lo ha deciso il Tribunale di Napoli con la recente sentenza n. 14990/2014, accogliendo il ricorso di un automobilista che aveva chiamato in causa l'amministrazione partenopea per il risarcimento dei danni provocati alla propria vettura, sbandata per la presenza sul manto stradale di una "pozzanghera ricolma d'acqua non adeguatamente segnalata e per nulla prevedibile".

Invertendo la decisione di primo grado che aveva escluso la responsabilità del municipio napoletano, considerando il carattere "fortuito" dell'anomalia che aveva reso impossibile per il comune intervenire a rimuovere prontamente lo stato di insidia, il tribunale ha ritenuto invece che il sinistro fosse stato occasionato dalla mancata funzionalità delle c.d. "caditoie", destinate allo smaltimento delle acque piovane e, dunque, non potendo rientrare tra gli eventi imprevedibili, obbligava l'ente proprietario della strada a risarcire il danno a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c.

Il vizio di manutenzione delle caditoie, infatti, ha affermato il giudice estensore, rappresenta un "non trascurabile dato di responsabilità che induce ad escludere l'attribuzione alla fattispecie dell'operatività del caso fortuito, soprattutto ove si consideri che in assenza di fenomeni atmosferici, come acclarato, la permanenza di acqua stagnante costituisce un evento non più imprevedibile per l'amministrazione, ove occasionato da un cattivo smaltimento delle acque piovane" e per di più, considerando, come evidenziato dalle deposizioni testimoniali, che l'episodio si era verificato "in occasione ed in prossimità di una curva a sinistra - escludendo, dunque - una autonoma responsabilità del conducente, per la non visibilità della pozzanghera".

Ripercorrendo il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia di responsabilità per omessa custodia, il giudice estensore ha abbracciato, quindi, la tesi della più recente giurisprudenza (cfr., Cass. n. 20754/2009), secondo la quale "l'ente proprietario evita la responsabilità solo se l'incidente è causato da una situazione tanto improvvisa che è mancato il tempo per segnalarla o intervenire, nonostante la diligenza tenuta nel vigilare sulla strada", spingendosi fino ad affermare che "una interpretazione restrittiva dell'art. 2051 c.c. si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 3 Cost.".

Per cui, ha concluso il tribunale, sancendo l'esclusiva responsabilità dell'ente comunale per il sinistro occorso, che: "la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità del bene, dell'uso diretto da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.

, bensì devono intendersi come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità".


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