Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, con la sentenza n. 259 del 6 marzo 2015, si è pronunciato su un aspetto concernente i limiti dell'utilizzabilità dei documenti ai quali si è avuto accesso.
Il Tar Liguria da un lato ha ribadito la prevalenza del diritto di accesso ai documenti amministrativi, laddove sia esercitato per curare o difendere un interesse giuridico, a scapito del segreto commerciale o industriale in senso lato, cd. know how.
Il Tar dall'altro lato ha però precisato che consentire l'accesso agli aventi diritto non equivale certo ad autorizzare anche la divulgazione o la pubblicazione di segreti scientifici o industriali, la cui rivelazione indebita è sanzionata infatti penalmente ex art. 623 codice penale.
I giudici del Tar Liguria, nell'effettuare un bilanciamento fra il diritto dei sopravvissuti e delle associazioni di consumatori a costituirsi contro Costa Crociere e chiedere un risarcimento, e la paura per l'altra parte di vedersi defraudare preziosi segreti industriali, hanno dato prevalenza alle ragioni dei primi consentendo loro di accedere a documentazione riservata sia pur entro il limiti di utilizzo consentiti.
Si tratta, nella fattispecie, di documentazione tecnica, inerente ai sistemi di allarme e di sicurezza, necessaria per costituirsi parte civile al processo e chiedere il risarcimento del danno.
Le generiche esigenze di riservatezza di carattere industriale sono state quindi ritenute, dai giudici, 'recessive' rispetto agli interessi di rango superiore sottesi alle istanze di accesso.
Il Tribunale, rifacendosi a un precedente della Cassazione (Cass. Pen. 26 marzo 2010, n. 11965), ha ritenuto in sostanza che non può costituire ostacolo al diritto di accesso il "periculum" sotteso alla tutela di un diritto di natura economica.