di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 6095 del 26 Marzo 2015.
L'ente gestore del tratto autostradale non risponde ex art. 2051 c.c. se ignoti si introducono sul cavalcavia gettando sassi e danneggiando alcune autovetture di passaggio.
E' quanto ha stabilito la Suprema corte nella sentenza in oggetto. Il danneggiato si è infatti visto rigettare in appello la propria domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti del gestore, motivando la sua decisione nel senso che "l'assoluta contestualità del lancio e dell'incidente non ha lasciato al gestore alcun margine di intervento e che gli atti intenzionali estemporanei degli ignoti delinquenti non sono stati in alcun modo agevolati da comportamenti del gestore". L'interessato ha dunque proposto ricorso in Cassazione.
La Suprema corte conferma la decisione di merito non riscontrando alcuno dei vizi di motivazione addotti dal ricorrente e concludendo che "il dato rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità non va rinvenuto nell'eventuale condotta colposa della concessionaria, ma esclusivamente nel rapporto causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, così come - per converso - la prova liberatoria può essere fornita soltanto con la dimostrazione del caso fortuito, ossia di un elemento idoneo ad escludere il nesso causale".
E la condotta di ignoti ha proprio integrato tale fortuito, essendo l'azione totalmente imprevedibile, ed essendo irrilevante dal punto di vista causale la presenza di squarci nella rete metallica attraverso cui i responsabili avrebbero avuto accesso al luogo di lancio. Il ricorso è rigettato.
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