Consiglio di Stato sezione 4, la n. 1699 del 31.03.2015

Avv. Francesco Pandolfi

 

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

 

Interessante sentenza del Consiglio di Stato sezione 4, la n. 1699 del 31.03.2015, in materia di diniego di accesso agli atti.

Vediamo subito i principi generali posti a base del decidere, ossia i cardini della materia dell'accesso e, più particolarmente, della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/90:

1) la trasparenza, che serve ed è utile a conoscere la ratio dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione e a poterli eventualmente contestare;

2) tale ultima facoltà è diretta derivazione dell'art. 24 della Costituzione: è incomprimibile, integra potere discrezionale della parte e non è sindacabile la strumentalità/utilità dell'atto richiesto ai fini di difesa in giudizio;

3) se il cittadino è destinatario di un certo atto asseritamente lesivo, ha diritto ad ottenere tutta la documentazione utile per valutare se contestarlo, e comunque, di tutta la documentazione allo stesso sottesa ed "utilizzata" dall'Amministrazione per emettere il detto atto ritenuto lesivo.

4) semplicità nell'accesso agli atti: il cittadino, di fronte la P.A., non è tenuto a possedere nozioni giuridiche particolari, tali da comprendere a quale Ente debba rivolgere la richiesta di ostensione: ma se riceve un atto x dall'ente Y, e se l'Ente Y per emettere l'atto X ha utilizzato la documentazione Z, il cittadino che voglia ottenere detta documentazione Z deve richiederla unicamente all'Ente Y.

Sarà poi questo specifico Ente che, appunto, ebbe ad utilizzarla a doverla trasmettere, eventualmente in copia, e/o, ove non ne sia in possesso, a richiederla all'Ente che allo stesso ebbe originariamente a trasmetterla, avendola formata.

E' questo il senso dell'art. 6 comma 2 D.P.R. n. 184/06 "la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato."

Tale norma è una pietra angolare del diritto di accesso e concorre a rendere tale principio non una vana enunciazione, impedendo che il cittadino sia costretto a defatiganti indagini e ricerche (con correlativo spreco di tempo e dispendio di denaro) prima di individuare il soggetto tenuto a rilasciagli la documentazione richiesta e necessaria per curare le sue difese.

IL CASO

La fattispecie riguarda un ricorso volto ad ottenere l'accesso a cartelle esattoriali.

Nella fattispecie, la risposta di Equitalia ad un'istanza era stata insoddisfacente, in quanto erano stati ostesi unicamente: copia, di cui non era attestata la conformità all'originale delle cartelle esattoriali, alcuni estratti di ruolo corredati dell'avviso di ricevimento delle relative cartelle; copia di semplici estratti di ruolo, privi di copia conforme all'originale, probabilmente riproducenti le cartelle esattoriali epigrafate nonché svariati avvisi di ricevimento; "semplici estratti di ruolo".

Il ricorrente aveva quindi chiesto in giudizio la condanna di E. all'ostensione della completa documentazione oggetto della richiesta, in quanto indispensabile per valutare la eventuale strategia difensiva da intraprendere, con conseguente ordine di esibizione alla parte resistente dei documenti richiesti.

Il Tar ha precisato che la richiesta di accesso si pone come strumentale rispetto alla tutela dei diritti del contribuente.

Ha però in punto di fatto preso atto della circostanza secondo la quale non sussisteva dimostrazione alcuna che Eq. fosse in possesso di ulteriore documentazione riguardante l'interessata, oltre quella consegnata; l'originaria parte ricorrente ha pertanto impugnato la decisione riproponendo alcune delle tesi rappresentata al Tar in primo grado.

L'appello è stato quindi ritenuto fondato ed accolto.

I principi posti a base della decisione sono stati:

a) la necessità di poter conoscere la ratio dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione;

b) la garanzia di potersi difendere in giudizio, senza subire alcuna minorazione del diritto di difesa;

c) il diritto ad ottenere tutta la documentazione utile per valutare se e come contestare un provvedimento;

d) il diritto a che il procedimento di accesso sia semplice;

e) la conferma della definitiva scomparsa del concetto che il cittadino posto in relazione con la pubblica amministrazione possa essere considerato un "suddito".

Vedi anche: Il diritto di accesso agli atti - guida legale con Fac - simile

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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