Avv. Francesco Pandolfi
Sono diversi gli interrogativi che un imprenditore potrebbe porti in merito alle possibilità legali di agevolare l'emersione del cosiddetto lavoro irregolare.
Che cos'è il "contratto di soggiorno"? Quali sono le funzioni dello Sportello Unico per l'Immigrazione? In cosa consiste la sospensione del procedimento penale e amministrativo? E quali sono le caratteristiche del permesso di soggiorno?
Per rispondere sinteticamente a queste domande, esaminiamo in rapida successione i criteri cardine della disciplina che permette l'emersione del lavoro irregolare, traendo spunto della recente sentenza n. 4320 del 18.03.2015 del Tar Lazio Roma.
1) ai sensi dell'art 5 del d.lgs. n. 109 del 2012, i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuavano ad occuparli, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, potevano dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione con una dichiarazione presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto ministeriale,
2) il comma dell'art 5 prevede che la dichiarazione di emersione sia presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. "La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore al semestre",
3) Il d.m. del 29 agosto 2012, di attuazione dell'articolo 5, ha previsto all'art. 4, tra le indicazioni che la domanda di emersione deve contenere, a pena di inammissibilità alla lettera i) l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall'art. 5 per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre,
4) Il comma 9 dell'art 5 del d.lgs. prevede, altresì, che lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convochi le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5,
5) in base al comma 6, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale,
6) in base al comma 10, nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione o si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro,
7) ai sensi del comma 11, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6
8) la procedura di emersione si conclude solo con la stipula del contratto di soggiorno davanti allo sportello unico,
9) la sottoscrizione del contratto di soggiorno può avvenire solo dopo il pagamento del contributo forfettario di mille euro per lavoratore e dopo la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per almeno sei mesi o per il maggior tempo per cui è durato il rapporto di lavoro,
10) il pagamento di tali somme può avvenire anche successivamente al pagamento del contributo forfettario, ma prima della stipula del contratto di soggiorno davanti allo sportello unico,
11) su tale sistema è poi intervenuto l' art. 9, comma 10 del d.l. n. 76 del 2013, conv. dalla legge n. 99/2013, che ha inserito, all'art. 5, i commi 11 bis, 11 ter e 11 quater: in base all'art 11 bis, nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10. Ai sensi del comma 11-ter, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. In base al comma 11-quater, nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10.
Dunque, ai fini del perfezionamento della procedura di emersione, l'unico presupposto richiesto dalla legge deve ritenersi il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Quindi, quando sia provata tale regolarizzazione delle somme dalle ricevute di pagamento e dalla regolarità contributiva comunque risultante dal DURC, il procedimento deve essere concluso dallo Sportello Unico.
Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
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