Il termine di prescrizione del diritto ad ottenere risarcimento del danno nei confronti di un professionista colpevole di appropriazione indebita, inizia a decorrere da quando è cessato l'incarico e non da quando è stato commesso l'illecito.
È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.6921 del 7 aprile 2015 (qui sotto allagata) che ha dato così ragione al cliente di un commercialista che si era visto "sottrarre" alcune somme di denaro di cui il professionista aveva la disponibilità in ragione del suo mandato.
La Corte ricorda innanzitutto che nei confronti di un professionista il cliente può agire sia per i danni da responsabilità contrattuale (il cui termine di prescrizione è di durata decennale), sia per i danni derivanti da responsabilità extracontrattuale come nel caso dei danni determinati da appropriazione indebita.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente individuato il termine di prescrizione di cinque anni trattandosi appunto di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ed ha fatto riferimento al disposto di cui all'articolo 2947 del codice civile. I giudici d'appello, però, hanno commesso un errore laddove hanno individuato come data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione, quella dell'illecito anziché quella della cessazione dell'incarico.
Come spiega la Cassazione, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che sia cessato il rapporto professionale o comunque da quando il professionista abbia assolto l'obbligo di rendere il conto al cliente. Questo perché è principio consolidato che la prescrizione può decorrere solo da quando il diritto può essere fatto valere.
In conclusione i termini di prescrizione non decorrono da quando il fatto illecito ha leso l'altrui diritto ma dal momento in cui il danno diventa oggettivamente riconoscibile.
Cassazione Civile, testo sentenza 6921/2015Appropriazione indebita: guida legale