La Corte ha stabilito che le situazioni di vizio di mente di uno dei coniugi che il giudice ecclesiastico prende in considerazione ritenendole causative dell' incapacità del soggetto a contrarre il matrimonio, combaciano sostanzialmente con l' ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ.
Per tale motivo è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza ecclesiastica trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Per rifiutare la delibazione di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario è necessario che la convivenza si sia protratta per almeno tre anni.
E' soltanto in questa ipotesi che può trovare accoglienza la tutela del matrimonio nel senso di "rapporto" rispetto alla validità del matrimonio inteso come "atto".