Cenni sull'attività di intermediazione finanziaria
di Giovanna Molteni 

L'attività di intermediazione assicurativa

La figura dell'intermediario assicurativo e la relativa attività trovano la propria disciplina nel Codice delle Assicurazioni Private. Ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 209 del 2005, è intermediario assicurativo colui che svolge l'attività consistente nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.
L'attività di mera segnalazione di nominativi all'intermediario non è riconducibile alla nozione di intermediazione assicurativa, salvo che essa non si sostanzi anche in un'attività di assistenza o consulenza finalizzate alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso.

Il registro unico degli intermediari assicurativi

Lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa è subordinata all'iscrizione in un apposito registro denominato Registro Unico degli Intermediari, la cui formazione ed il cui aggiornamento sono demandati all'Isvap. Il Registro fornisce, a tutela dei consumatori, una fotografia completa dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.


Il Registro si articola in cinque sezioni, nelle quali sono iscritti rispettivamente: 


- gli agenti di assicurazione; 

- i broker;
- i produttori diretti;
- le banche, gli intermediari finanziari, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste Italiane - divisione servizi di bancoposta;
- i dipendenti, i collaboratori, i produttori e le altre persone incaricate dagli agenti, dai broker o dagli intermediari finanziari. 


Nel registro sono iscritti anche gli agenti ed i broker che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio, ma che siano temporaneamente inoperosi. 


L'iscrizione nel Registro (con la sola esclusione dei produttori diretti e dei collaboratori o dipendenti dell'intermediario iscritti nella sezione E del Registro) consente lo svolgimento dell'attività di intermediazione in qualsiasi Paese dell'Unione Europea, con il solo onere di informare l'Isvap dell'intenzione di stabilirsi in altro Stato o di svolgere in quello Stato attività in regime di libera prestazione di servizi. Allo stesso modo, è consentito in Italia l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa da parte di intermediari iscritti in altri Paesi dell'Unione Europea, decorsi trenta giorni dalla notifica all'Isvap.


Gli obblighi scaturenti dal rapporto di intermediazione assicurativa

Obblighi di varia natura incombono sugli intermediari nello svolgimento della loro attività. È possibile operare una summa divisio, distinguendo tra obblighi di collaborazione ed obblighi di prestazione.
Gli obblighi di collaborazione si concretizzano nella comunicazione all'autorità di vigilanza di circostanze ritenute da questa essenziali alla vigilanza. Gli obblighi di prestazione si sostanziano nel pagamento del contributo di vigilanza, nell'obbligo di curare il proprio aggiornamento professionale in misura non inferiore a quella stabilita dall'Isvap e nell'obbligo di versare su un conto corrente separato i premi riscossi e le somme destinate al pagamento di indennizzi. Tale conto separato costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario e non è soggetto ad azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione.

La responsabilità degli intermediari assicurativi

Il Codice delle Assicurazioni private all'articolo 183 detta delle rigorose regole di comportamento che gli intermediari assicurativi devono osservare nei rapporti con i contraenti. In particolare, vengono in rilievo l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati e l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati. Tali obblighi vengono ribaditi nel Regolamento Ivass numero 5 del 2006. 


Anche alla luce del processo di revisione delle previsioni normative comunitarie contenute nella Direttiva europea sull'intermediazione assicurativa nell'ottica di rafforzare le misure di protezione dei diritti dei consumatori, si può affermare che oggigiorno grava sull'intermediario assicurativo un obbligo di consiglio e di consulenza nei confronti del cliente. Tale obbligo si sostanzia nel fornire al cliente tutte le informazioni necessarie ad una completa comprensione del contratto tenendo una condotta conforme ai principi di correttezza, di trasparenza e di diligenza nell'interesse esclusivo del cliente. Dall'utilizzo della parola sempre nel testo normativo si desume che la dazione di dati e notizie non può limitarsi al momento costitutivo del rapporto, ma deve essere continua. 


L'inadempimento o il non corretto assolvimento di quest'obbligo, che è funzionale a rimuovere nei limiti del possibile l'asimmetria informativa che connota il rapporto tra intermediario e cliente, configura in capo al primo una responsabilità, che la prevalente giurisprudenza qualifica come responsabilità da inadempimento contrattuale


Non meno rilevanti sono i profili di responsabilità che si pongono a carico dell'intermediario nell'ipotesi che questi non abbia adempiuto agli obblighi di informativa precontrattuale che su di esso incombono ex articolo 120 del Codice delle Assicurazioni. Nella fase in contrahendo l'intermediario deve fornire una serie di informazioni al fine di consentire al cliente di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. 

E in ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo propone o consiglia un prodotto adeguato alle esigenze della controparte, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione. 

Da qui il delinearsi di una responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 c.c qualora l'intermediario non abbia conformato la sua condotta alla clausola generale della buona fede ed abbia omesso di rendere edotto il cliente di dati che, se conosciuti, lo avrebbero indotto a non sottoscrivere quel contratto.

La responsabilità degli intermediari assicurativi verso il cliente

Gli intermediari assicurativi assumono, nella fase prodromica alla stipulazione del contratto, molteplici obblighi nei confronti dei clienti, in particolare quelli di informazione, di correttezza, di trasparenza e di adeguatezza. Ne consegue il configurarsi della responsabilità civile dell'intermediario verso il cliente laddove il primo non abbia informato la propria condotta alla clausola generale di buona fede od abbia omesso di comunicare delle circostanze rilevanti nel quadro dell'economia contrattuale. 


Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità che tende a qualificare questa inosservanza come responsabilità da inadempimento contrattuale, nelle azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento conseguenti alla violazione dei doveri di condotta imposti agli intermediari assicurativi, il cliente è tenuto ad allegare l'inadempimento e deve fornire, anche sulla base di presunzioni, la prova del nesso di causalità tra il danno e l'inadempimento mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e di aver comunque agito con la specifica diligenza richiesta.

La responsabilità degli intermediari assicurativi verso la compagnia di assicurazione mandante

La Corte di Cassazione, richiamando i principi giuridici in tema di obbligazioni contrattuali ai sensi degli articoli 1176, 1218 e 1710 c.c, afferma che l'obbligo dell'intermediario assicurativo (al pari dell'intermediario finanziario) è in generale quello di curare al meglio gli interessi del cliente. Il mandatario, essendo tenuto al compimento con la diligenza del buon padre di famiglia degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato nonché di quelli ulteriori che dei primi costituiscano il necessario completamento, ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all'esatto espletamento dell'incarico. Ne discende che gli intermediari assicurativi sono civilmente responsabili verso la compagnia di assicurazione mandante ogniqualvolta non abbiano adempiuto agli obblighi sottesi all'esecuzione del mandato.

La responsabilità indiretta verso il cliente della compagnia mandante per colpa del mandatario

In virtù dei principi contenuti negli articoli 1228 e 2049 c.c, la compagnia di assicurazione mandante è tenuta a rispondere verso i clienti in buona fede dei danni loro arrecati dall'illecito comportamento del mandatario. La giurisprudenza ha ulteriormente ampliato i confini della responsabilità indiretta della mandante stabilendo che quest'ultima risponde nei confronti dei terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari del mandatario, restando relegata ai rapporti interni la ripartizione delle responsabilità fra mandante e mandatario. Per il giudice di legittimità, la responsabilità della compagnia per il fatto illecito del mandatario ha natura oggettiva e scaturisce dalla mera esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del mandatario ed il danno.


La responsabilità del preponente ex articolo 2049 c.c. sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente (cioè di colui che ha posto in essere la condotta dannosa) nell'impresa senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo atteso che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. In particolare, "in caso di condotte lesive di terzi da parte di un agente di un'impresa intermediatrice di prodotti assicurativi altrui, l'impresa ne risponde ai sensi dell'articolo 2049 c.c. se le modalità delle condotte rientrino comunque, anche in senso lato, nelle incombenze dell'agente; in caso contrario, essa ne risponde, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto all'elemento dell'occasionalità necessaria nel paradigma normativo detto, in caso di buona fede incolpevole dei terzi e di mancata dimostrazione dell'adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alle peculiarità del caso concreto, a prevenire le condotte devianti degli agenti".

Giovanna Molteni

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: