Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. 23016/2004) hanno stabilito che le decisioni interpretative di rigetto, rese dalla Corte Costituzionale, non sono vincolanti per il Giudice del procedimento nel quale è stata sollevata la questione di legittimità e ciò a differenza delle pronunce che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme. I Giudici della Corte hanno altresì precisato che "Per una precisa esigenza di coerenza interna del sistema, dalla pronuncia interpretativa scaturisce un 'vincolo negativo' ai poteri interpretativi del giudice che ha sollevato la questione giudicata non fondata, nel senso che quest'ultimo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta incostituzionale dalla Consulta, pur essendogli consentito di scegliere differenti soluzioni ermeneutiche, che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali".
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