Il procedimento di divorzio si deve celebrare, innanzi tutto, in base alle disposizioni contenute nella legge 898/70 aggiornata al 2015, per tanto si è di fronte ad un procedimento a rito speciale.
Giurisprudenza e dottrina si sono ampiamente espresse sulla questione che, dovendosi occupare principalmente se non esclusivamente di figli e di questioni patrimoniali, finisce con il sollecitare ogni sorta di "interpretazione" possibile al fine di accontentare i desideri dei contendenti a discapito della semplice e lineare volontà del legislatore.
Poiché la specialità del rito è parte rilevante in ogni processo di divorzio, si ritiene indispensabile delinearla nella sua integrità attenendosi rigorosamente alle sole fonti del diritto dandone un interpretazione strettamente letteraria e nel pieno rispetto dell'organizzazione strutturale sia dei periodi sia delle norme.
Detto questo iniziamo ad analizzare in generale il processo di divorzio e tutti gli aspetti specifici di specialità del rito:
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Innanzi tutto il processo di divorzio si instaura con un ricorso che viene notificato alla controparte e non con un atto di citazione. Quindi il primo elemento di "specialità" consiste nel fatto che non ci sono un attore e un convenuto ma un ricorrente che chiede nei confronti di un'altra persona (il coniuge), con cui ha sottoscritto una delle più complesse ed anomale "forme societarie", lo scioglimento del vincolo che li ha uniti e chiede al Giudice Giudice la pronuncia del divorzio.
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Il processo di divorzio ha un solo scopo: dichiarare la cessazione del matrimonio o dei suoi effetti civili, sciogliere la "società naturale della famiglia" e dato che nel nostro ordinamento il divorzio
è necessariamente preceduto dalla separazione ecco che ciò che si chiede al Giudice è, seppur apparentemente sottinteso, di verificare tutto il rapporto matrimoniale ma anche la separazione, il controllo che il Giudice del divorzio deve attuare non è sui contenuti delle decisioni assunte alla separazione, ma sulla correttezza del procedimento, per tutelare gli interessi costituzionali che nei due procedimenti sono in gioco e che non si possono ritenere garantiti da una correttezza procedimentale che è pura aspirazione priva di riscontro nella realtà processuale italiana; quindi il primo atto è verificare la correttezza di tutto ciò che è avvenuto nel matrimonio (quindi anche il periodo di separazione) per poi procedere con lo scioglimenti di questa società dopo aver determinato il reale apporto dato dalle parti garantendo che le ognuno ottenga con esattamente ciò che gli spetta. -
Il Giudice nel sancire la fine del matrimonio deve inanzi tutto definire ciò che è parte del patrimonio comune e ciò che era proprietà delle parti prima del matrimonio non attenendosi all'impulso delle parti ma agendo con autonomia sotto i principi di diritto stabiliti dall'articolo 1 del D.Lg. N° 109 del 2006 (il codice deontologico della magistratura); affinché possa restituire alle parti ciò che era loro prima del matrimonio (quindi ciò che non è parte del patrimonio famigliare), poi assegnare ad ognuna delle parti, in base al regime patrimoniale scelto, ciò che effettivamente le spetta e quantificare tali diritti patrimoniali in base a tutta la storia famigliare ed al reale apporto dato alla crescita della famiglia, al patrimonio della famiglia stessa e all'apporto dato alla crescita del patrimonio del coniuge. Questo compito del Giudice è stabilito con estrema chiarezza dal disposto dell'articolo 5 comma 6 e dell'articolo 5 comma 10 della legge 898/70 ed il Giudice lo deve svolgere in base al disposto dell'articolo 1 del D.L. N° 109/2006 che recita: il Giudice esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.
Quindi, per quanto riguarda l'udienza presidenziale:
si è di fronte ad una fase non contenziosa a cui seguirà una fase contenziosa, il che rappresenta elemento di indubbia specialità del rito;
ma si è anche di fronte ad un compito peculiare di riequilibratura e "di disinnesco" della situazione che è alla base del procedimento, che è altresì elemento di specialità del rito, infatti il Presidente all'udienza presidenziale deve:
ripristinare un corretto equilibrio nella gestione dei figli e ridurre al massimo le tensioni famigliari;
ripristinare un corretto equilibrio temporaneo negli aspetti finanziari partendo dal regime patrimoniale che è stato scelto dai coniugi al fine di garantire il diritto alla difesa ad entrambe i coniugi indipendentemente dalle decisioni definitive;
tale compito è confermato dalla modalità stessa con cui è organizzata l'udienza presidenziale che deve essere presieduta necessariamente dal "Presidente del Tribunale" (che deve essere Magistrato diverso dall'Istruttore in base all'articolo 4 comma 8 della legge) perché è il miglior Magistrato del Tribunale (o lo dovrebbe essere) o da un degno sostituto, che non deve svolgere alcuna funzione istruttoria ma deve assumere, appunto, i provvedimenti temporanei ed urgenti necessari a ridare il maggior equilibrio possibile alla situazione sulla base di una discrezionalità illuminata ed orientata sempre dall'obbligo di agire nel rispetto della dignità della persona, il che impedisce al Giudice di assumere provvedimenti lesivi di tale dignità, punitivi o limitativi. Indipendentemente da ciò che verrà deciso in base all'istruttoria, il Giudice deve basarsi per i provvedimenti temporanei ed urgenti sulla reale situazione famigliare presente al momento dell'udienza sia relazionale sia patrimoniale e deve intervenire per ripristinare un equilibrio temporaneo che potrà essere anche profondamente sovvertito dalla decisione finale.
Ed è proprio per soddisfare correttamente questa necessità che all'udienza presidenziale si deve avere il completo quadro relazionale ed economico-patrimoniale della coppia.
Per il primo ci si deve basare sulla capacità di ascolto e comprensione del Magistrato al fine di poter assumere i provvedimenti utili a dare alla prole la massima serenità possibile per tutta la durata del procedimento senza ledere i diritti dei genitori ad esercitare la potestà genitoriale, quindi una decisione complessa che deve disinnescare meccanismi di relazione pericolosi che possano mettere i figli al centro dello scontro.
Per il secondo oggi è sufficiente che il Presidente del Tribunale chieda alla Polizia Giudiziaria o alla propria cancelleria (se è stata attivata una postazione SIATEL per la consultazione dell'Anagrafe tributaria), il contenuto completo organizzato dell'anagrafe tributaria per disporre in modo inoppugnabile della totale situazione patrimoniale dei coniugi, attività che non può in alcun modo ricadere esclusivamente sulle parti, che pur tuttavia sono vincolate dal disposto dell'articolo 5 comma 9 della legge 898/70 (i coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune):
sia per l'ostruzionismo sistematico della pubblica amministrazione nel concedere l'accesso a tali dati (malgrado la legge 241/90 e le molte e risolutive sentenze amministrative o pareri della Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi);
sia perché è in atto un ricorso ovvero una richiesta di intervento all'autorità giudiziaria che deve autonomamente accertare la verità);
il fissare un adeguato assegno di mantenimento temporaneo per la parte più debole basandosi su dati patrimoniali inoppugnabili garantisce e tutela un diritto fondamentale di livello Costituzionale, il diritto ad un giusto processo di ragionevole durata.
Altro elemento di specialità del rito, imposto al fine di garantire la massima correttezza del procedimento, è la necessaria bifasicità integrale tra udienza presidenziale e fase istruttoria attuata facendo presiedere la fase istruttoria da un Magistrato diverso da quello che ha presieduto l'udienza presidenziale in eventuale sostituzione del Presidente; infatti l'articolo 4 comma 8 legge 898/70, stabilisce come vedremo di seguito in modo dettagliato che il Presidente del Tribunale, o il Magistrato che opera in sostituzione del Presidente, non possono essere anche Giudici Istruttori del procedimento.
Ulteriore elemento di specialità è costituito dall'atto di costituzione delle parti. Costituzione che viene attuata di fatto solo dopo l'udienza presidenziale dando possibilità al ricorrente di presentare memoria integrativa ed al convenuto memoria di costituzione. Anche in questa fase il procedimento si distingue dal processo ordinario e mantiene ben definita la natura di "ricorso" e non di "domanda attorea", infatti le parti depositano memorie e non domande e contestazioni alle domande come nel rito ordinario.
Ma gli aspetti di specialità del rito terminano con la conclusione del procedimento di divorzio e si rientra nel processo ordinario, con la sola limitazione al divieto di chiamata del terzo, in caso di presenza di domande riconvenzionali che possono essere presentate con la costituzione del convenuto ai sensi dell'articolo 4 comma 11 della legge 898/70. In base a tale disposto ne consegue che la legge speciale del divorzio permette che ad un procedimento indubbiamente a rito speciale, quale quello di divorzio vero e proprio, si possa connettere un processo ordinario con la sola limitazione del divieto della chiamata del terzo (infatti la legge esclude l'applicazione dell'articolo 167 c.p.c. comma 3), perché al convenuto è consentito di presentare domande riconvenzionali, che devono rispondere al disposto dell'articolo 36 c.p.c., senza limitazioni, ma non è consentita la chiamata in giudizio del terzo in base all'articolo 4 comma 11 legge 898/70.
Ulteriore elemento di specialità è rappresentato dall'udienza di comparsa e trattazione (udienza ex 183 c.p.c.) nella quale la legge impone al Giudice di sentenziare in via provvisoria la cessazione del matrimonio, sentenza che verrà poi integrata o corretta alla fine della fase istruttoria con sentenza definitiva pronunciata dal collegio.
Anche la fase istruttoria è ancora sotto rito speciale perché, essendo stato presentato un ricorso, il compito principale del Giudice non è più di attenersi all'impulso delle parti, come nel processo di cognizione ordinaria, ma di pronunciarsi dopo aver attentamente valutato la situazione senza più doversi assoggettare ai vincoli fissati dall'articolo 112 c.p.c.. Il ricorso come forma di interpello del giudice legittima il Giudice ad esplorare tutta la storia matrimoniale al fine di accertare puntualmente ed esaustivamente (per rispettare i diritti Costituzionali delle persone coinvolte e la loro dignità umana) quale sia stata la storia famigliare e verificare anche che si sia svolto correttamente il procedimento di separazione. Si sta per chiudere definitivamente un rapporto complesso regolato da obblighi di rilevanza penale e che prevede, ai sensi dell'articolo 2941 c.c., la sospensione della prescrizione. Per tanto è ovvio e di agevole comprensione che con la pronuncia della cessazione del coniugio (del matrimonio o dei suoi effetti civili) si azzerano quasi tutte le tutele speciali del rapporto famigliare. Per tanto il legislatore ha deciso che ci si rivolgesse al Giudice con una forma di procedimento che consentisse allo stesso di potersi accertare con ampia autonomia della realtà su cui dover intervenire e di conseguenza anche che nessuna delle parti, anche alla separazione, sia stata oggetto di violazioni, illeciti ed errori. Uno degli errori più profondi ed attuali della giustizia italiana consiste nel rifiuto sistematico di prendere coscienza della scarsissima moralità e competenza della maggior parte degli addetti ai lavori, si opera come se tutti i Magistrati, gli Avvocati e tutti gli operatori coinvolti, rispondessero perfettamente alla figura ideale auspicabile. Come se tutti gli addetti disponessero di una profonda conoscenza giuridica, di adeguate capacità intellettuali, di piena competenza e assoluta moralità, ovvero come se tutti i professionisti della giustizia fossero assolutamente adeguati mentre la realtà dei nostri Tribunali è ben diversa e nella quasi totalità dei casi assolutamente desolante, e così si finisce con il non prevedere ne tanto meno attuare quelle procedure di verifica ordinarie che in tutte le altre attività umane vengono attuate normalmente (nessun responsabile in nessun comparto lavorativo opera senza un continuo controllo ed una continua verifica di ciò che è già stato fatto pensando che non ci sia nulla da controllare, sarebbe da irresponsabili, si attua una doverosa cautela fondata sulla verifica continua). In nessun comparto operativo del paese vi è un tale rifiuto ad accettare critiche ed osservazioni come nell'amministrazione della giustizia ma al tempo stesso non vi è alcun comparto operativo del paese, fatta eccezione per alcune attività dirigenziali della pubblica amministrazione, con una così diffusa e scarsa competenza, preparazione e qualità professionale lo dimostrano le mie infinite querele che non sono certamente sporte ne per diletto, ne per intenzione persecutoria, ne per intenzione diffamatoria e nemmeno perché non avrei altro da fare.
Quindi dato che la legge impone al Giudice di rianalizzare tutto il rapporto matrimoniale, ne consegue che anche se le parti non lo chiedono al Giudice è fatto obbligo di accertare in proprio il patrimonio della coppia e di sottoporre ad attenta verifica anche il procedimento di separazione e questa è indubbiamente una specialità del rito.
La fase decisoria si connota nuovamente di specialità, infatti per quanto riguarda la sentenza relativa al procedimento di divorzio vero e proprio, la legge 898/70, prevede la presenza del Pubblico Ministero quindi, ai sensi dell'articolo 50-bis c.p.c., la sentenza deve essere pronunciata dal collegio, mentre per le domande riconvenzionali, eventualmente proposte, è il Giudice monocratico a pronunciarsi, quindi si avrà, in caso di presenza di domande riconvenzionali, un processo con un unica fase istruttoria e due fasi decisionali una tenuta dal collegio relativa al processo di divorzio ed alle domande accessorie, ed una relativa alle domande riconvenzionali.
Sulla base di questa traccia di massima affrontiamo ora in dettaglio i singoli elementi di specialità con i riferimenti normativi partendo innanzi tutto da una puntuale definizione del "matrimonio":
1 IL MATRIMONIO
Il matrimonio è un diritto fondamentale dell'uomo garantito dalla Convenzione dei diritti dell'Uomo Europea che è diventata parte del Trattato dell'Unione Europea, essendo stata inserita integralmente nell'articolo 6, dopo il Trattato di Lisbona del 2007:
ARTICOLO 12 - Diritto al matrimonio
A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.
Mentre la Costituzione Italiana riconosce i diritti della famiglia come "società naturale":
Art. 29 della Costituzione Italiana
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30 della Costituzione Italiana
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Ora la dottrina si è impegnata fortemente per privare di "significato" la definizione di "società naturale" asserendo che è una definizione che ha "senso ma non significato". Bene, che la creazione di un unione sia atto naturale è inoppugnabile per molte delle specie viventi, anche la specie umana, tale unione può configurarsi nei modi più disparati e complessi, ma è un dato di fatto che è un atto naturale. Ora dato che questo atto naturale è riconosciuto come diritto fondamentale e dato che la nostra società è estremamente complessa ecco che la nostra Costituzione fornisce una definizione cristallina di tale unione proprio in relazione alla sua complessità, ovvero:
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il matrimonio non è un semplice contratto tra due parti, ma è la costituzione di un unione che ha un preciso scopo progettuale, quindi a tutti gli effetti una società che legittima un'unione naturale. Ed in quanto società, si organizza, si sviluppa e opera proprio come una società di persone o di capitali. La coppia persegue la crescita della "società famigliare" come i soci perseguono la crescita dell'azienda. Si generano all'interno di entrambe le forme societarie le medesime dinamiche relazionali in base alle aspirazioni, ai risultati ed ai rischi che si è disposti a correre in funzione delle aspettative (qualcuno può avere più a cuore lo sviluppo, qualcuno meno, qualcuno ha più capacità, qualcuno meno, qualcuno prevarica, altri si defilano) che però si sviluppano in condizioni profondamente diverse:
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nella società di persone o di capitali i soci sono coinvolti interamente ma restano sempre consapevoli di essere soggetti distinti e "diffidano naturalmente" (quasi sempre) gli uni degli altri, quindi vi è alla base del rapporto societario una sana diffidenza;
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nella società famigliare la diffidenza non esiste, vige in modo omogeneo e costante una totale fiducia nel progetto comune finché un evento traumatico non lede tale fiducia e produce prima la separazione e poi il divorzio, o per volontà comune, o per volontà di una sola delle parti; in questa società, come in tutte le società, non vi è certezza che tutti partecipino al progetto comune con la dovuta correttezza e convinzione, è usuale che una delle parti (uomo o donna non importa) persegua la propria crescita personale sin dall'inizio con assoluto disprezzo degli scopi e delle finalità dell'unione famigliare a discapito del progetto comune.
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Ecco perché la legge impone l'uso del ricorso: perché le parti in causa non pongono una specifica domanda vincolante ma chiedono all'autorità (il Giudice) di analizzare la situazione, di ripristinare correttamente i diritti per le parti in causa e di "liberare" le parti da tutti i vincoli civili e penali che tale "società" comporta.
Ecco perché il Giudice interviene come autorità e non come funzione, nel divorzio, come verrà spiegato di seguito, il Giudice non è assoggettato al vincolo dell'articolo 112 c.p.c. perché manca l'elemento vincolante nel processo (in relazione al procedimento di divorzio e non alle domande riconvenzionali) ovvero la domanda attorea.
2 IL RICORSO
Primo elemento di indubbia specialità e rappresentato dal disposto dell'articolo 4 comma 2 della legge 898/70 che statuisce quanto segue:
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La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
Secondo il vocabolario italiano, il termine "ricorso" nell'accezione tipica del diritto significa:
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(dir.) richiesta indirizzata a un'autorità giudiziaria o amministrativa per ottenere la revoca o la modifica di un provvedimento ritenuto lesivo di un diritto o di un interesse;
Quindi con il ricorso si trasferisce all'autorità il compito di definire il diritto o l'interesse leso indicando semplicemente il provvedimento da analizzare, nel caso di specie le parti chiedono che la costituzione della società famigliare sia sottoposta a verifica al fine di autorizzare le parti a "liquidarla".
La domanda attorea invece è:
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(dir.) l'oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio civile
Quindi nel processo ordinario di cognizione una parte propone domanda specifica al fine di far valere un proprio diritto ed il Giudice in tale situazione è vincolato ai sensi dell'articolo 112 c.p.c. a pronunciarsi sull'intera domanda e non oltre i limiti di essa:
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Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Ne consegue una profonda differenza tra processo ordinario di cognizione e processo di divorzio il primo è la richiesta specifica dell'accertamento di uno o più diritti e si fonda sul costante impulso delle parti, il secondo invece rappresenta l'affidarsi all'autorità perché annulli i doveri coniugali con la massima tutela e garanzia dei diritti e degli interessi delle parti che sono tutti di livello Costituzionale. Tale differenza è imposta dalla legge 898/70 e successive modificazioni, quindi è un elemento di inoppugnabile specialità.
Qual'è quindi tale differenza a cui il Giudice deve rigorosamente attenersi?
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Il Giudice non deve attenersi alla domanda proposta dall'attore per il procedimento di divorzio poiché tale domanda non esiste, il ricorrente chiede all'autorità di valutare la situazione esistente e di sciogliere le parti dai vincoli del matrimonio sia civili sia penali.
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Il Giudice deve garantire prima di tutto un'equilibrata gestione dei figli senza creare limitazioni nel diritto genitoriale di nessuno dei due coniugi a meno che non vi siano gravi e documentate ragioni.
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Il Giudice deve necessariamente, anche se non è esplicitato, verificare la correttezza del procedimento di separazione ed intervenire sanando le situazioni se vi sono state gravi violazioni a danno di una delle parti a causa di incapacità, negligenza o altro, attribuibile ai Giudici della separazione o al lavoro dei legali.
La separazione avviene necessariamente di fronte ad un Giudice, con l'assistenza o senza l'assistenza di uno o più Avvocati, e le parti si affidano necessariamente a tali figure per vedere tutelati i loro diritti. In un mondo utopico, si avrebbe la certezza della piena e perfetta tutela di tali diritti, forse anche in un mondo semplicemente serio, ma il nostro paese non è mai stato e non sarà mai, ancora per molto tempo, ne un luogo utopico ne un luogo semplicemente serio. Per cui è più che probabile che si verifichino atti di negligenza o di incompetenza che danneggiano le parti. Basterebbe scorrere i protocolli attuativi di molti Tribunali concordati tra Giudici e Avvocati per comprendere la gravità della situazione, a mero titolo di esempio si riporta il protocollo dell'Albo Forense di Verona:
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che il ricorrente alleghi le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni, con la prova del deposito della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate competente; in mancanza della dichiarazione dei redditi o CUD, o nel caso in cui l'attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti sicché non si possa ancora fruire di un CUD o del 730, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga, per dimostrare l'attuale redditività;
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che si alleghi, altresì, anche la documentazione relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi: in tale caso è comunque sufficiente presentare una dichiarazione sulle attività svolte e sui redditi percepiti dei medesimi .
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che il ricorrente depositi: eventuali titoli di proprietà, atti notarili relativi a diritti reali su beni immobili;
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documentazione relativa a partecipazioni societarie (è sufficiente anche un'auto dichiarazione circa le proprie partecipazioni societarie).
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che il ricorrente, trattando le questioni patrimoniali, si faccia carico di specificare la redditività al netto di imposte (comprese le addizionali regionali e comunali) e gli oneri deducibili previdenziali (che sono normalmente indicati nel quadro RN subito dopo il "reddito complessivo").
Ora il TUIR dispone con gli articoli 6 e 10 che il reddito è il reddito imponibile (rigo RN4 della dichiarazione dei redditi) a cui si devono aggiungere i redditi tassati alla fonte (rendite finanziarie di varia natura), e dispone che gli assegni di mantenimento o divorzili vengono detratti dalle tasse.
Lo Stato stabilisce che: Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24 €.
La legge del divorzio impone che: I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune (art. 5 comma 9) e Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate (articolo 4 comma 6).
Quindi per ottemperare alle disposizioni della legge sul divorzio si devono consegnare le ultime dichiarazioni dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi ed al loro patrimonio, ovvero dato che la pubblica amministrazione conserva i documenti per 10 anni, vanno consegnate le ultime 10 dichiarazioni dei redditi, gli ultimi 10 anni di movimenti bancari, visura storica per nominativo del PRA, visura per nominativo camerale, visura per nominativo catastale, contratti di depositi in diamanti (esclusi dalla tassazione), fondi pensione e altri contratti di investimento.
E oltre a tutti i documenti su indicati (che sono quelli minimi necessari a determinare il patrimonio di una persona per legge) è sufficiente che i coniugi consegnino l'ISEE che è stato introdotto dalla legge n° 449 del 27 dicembre 1997, e che il Giudice ne certifichi la veridicità utilizzando l'anagrafe tributaria che esiste dal 1977 e che è liberamente consultabile per le questioni patrimoniali di separazione e divorzio dal 2004 in base alla stipula della convenzione tra Agenzia delle Entrate (gestore dell'Anagrafe Tributaria) e Ministero della Giustizia (Ministero della Giustizia-Agenzia delle Entrate: accordo per l'accesso degli uffici giudiziari all'anagrafe Tributaria tramite il sistema SIATEL, 20.12.2004).
Ora il rilasciare dichiarazioni mendaci nell'ISEE consuma il reato di falsità ideologica in atto pubblico ai sensi dell'articolo 483 c.p. ed è una violazione del Testo Testo unico della documentazione amministrativa articoli 46 e 76. Quindi con l'ISEE si ha il reale indicatore di situazione economica o meglio si ha un dato agevolmente verificabile.
Per tanto il passo del protocollo sopra riportato è un atto di istigazione a delinquere perché induce degli Avvocati e dei Giudici a disapplicare la legge. Ora dato che quando si è in processo anche gli Avvocati sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 c.p., ecco che si è di fronte ad un protocollo siglato probabilmente tra Avvocati e Magistrati che consuma il reato di abuso d'ufficio, istigazione alla truffa ed alla privazione della libertà personale, e consuma il reato di favoreggiamento reale e nessuno finisce sotto inchiesta. Siamo di fronte a comportamenti gravissimi che si consumano perché chi li sottoscrive è privo delle doti intellettuali minime necessarie per svolgere il proprio lavoro ed è privo di competenze specifiche.
Ma la legge non ammette ignoranza, quindi...
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Il Giudice deve innanzi tutto scorporare il patrimonio personale dei coniugi che preesisteva al matrimonio (cosa che non viene mai fatta nelle cause di separazione e divorzio con risultati aberranti dal punto di vista giuridico) e definire con precisione il patrimonio della famiglia, determinare l'apporto dei coniugi nella costruzione di tale patrimonio comune e del patrimonio di ciascuno dei coniugi per poter comprendere il reale apporto dato e decidere di conseguenza il corretto ammontare dell'assegno di mantenimento.
Per fare ciò non ci si deve affidare all'impulso delle parti perché la specialità del rito chiede al Giudice di intervenire in modo più ampio per garantire la tutela dei diritti in gioco.
Senza dubbio la legge 898/70 nega qualunque possibilità di applicare le medesime statuizioni imposte alla separazione in modo automatico perché è espressamente richiesto di determinare l'assegno divorzile rianalizzando tutta la storia matrimoniale.
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Il Giudice deve analizzare tutta la storia matrimoniale dei coniugi, determinare chi ha apportato il maggior contributo, chi ha attuato le maggiori rinunce e chi ha ottenuto i maggiori vantaggi ed in base a tutto ciò deve determinare un assegno di mantenimento che si fonda sul regime patrimoniale ma che proprio per il diverso apporto può alla fine differire anche di molto dal dovuto, come indicano chiaramente i seguenti articoli:
Articolo 5 comma 6 legge 898/70
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Articolo 5 comma 10 legge 898/70
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.
3 LA BIFASICITÀ DEL PROCESSO
Altro elemento di specialità è rappresentato dalla netta bifasicità del processo.
L'articolo 4 comma 8 stabilisce che:
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Se la conciliazione non riesce, il presidente, …, nomina il Giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo.
La legge 898/70 dà una precisa indicazione relativa alla nomina dell'istruttore e stabilisce che il Presidente del Tribunale deve nominare un Giudice istruttore e fissare udienza dinnanzi a questo che in italiano significa "persona vicina a" e definisce in modo sintetico ma inoppugnabile che il presidente ed il Giudice istruttore devono essere due Magistrati diversi.
Tale interpretazione non è frutto di speculazione linguistica, anche se la lingua italiana in questo caso è perentoria, ma si fonda su una disposizione normativa.
Se il legislatore avesse voluto consentire al Presidente del Tribunale di presiedere sia l'udienza presidenziale sia la fase istruttoria avrebbe semplicemente disposto, come in tutte le norme dispositive relative agli aspetti procedurali (si veda a mero titolo di esempio sempre l'articolo 4 comma 11 legge 898/70), di procedere ai sensi dell'articolo 168-bis c.p.c..
Invece il legislatore ha dato una specifica ed esplicita indicazione relativa alla nomina imponendo al Presidente del Tribunale (o al suo sostituto che finché non ha concluso la funzione sostitutiva è a tutti gli effetti il Presidente del Tribunale) di nominare un Istruttore e fissare la comparizione dei coniugi dinnanzi a questo.
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Questo [qué-sto] agg., pron. dimostr. (f. -sta; pl.m. -sti, f. -ste)
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• pron.: Indica, con gli stessi valori dell'agg., persona, animale o cosa presenti o vicini a chi parla;
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Quindi il legislatore ha imposto che il processo fosse suddiviso in due distinte parti, presiedute da due diversi Magistrati ed ha imposto che la prima parte, ne istruttoria ne contenziosa, fosse presieduta da un Magistrato di notevole esperienza e competenza disponendo che fosse specificamente il miglior Magistrato del Tribunale a presiederla ovvero il Presidente.
La fase presidenziale deve perseguire due scopi:
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tentare una conciliazione, ovvero cercare di indurre i due coniugi ad affrontare un divorzio consensuale riducendo il livello di scontro,
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assumere quei provvedimenti temporanei ed urgenti che devono sia tutelare al meglio i figli, sia garantire alla parte più debole di poter disporre per tutta la durata del procedimento dei mezzi patrimoniali adeguati a tutelare i propri diritti pariteticamente rispetto alla controparte.
Tale disposizione è presente nell'articolo 4 comma 8 che stabilisce:
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(il Giudice) dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole
l'articolo in questione dispone che il Giudice ha facoltà di decidere su quali siano i provvedimenti da assumere, e per legge deve assumere quei provvedimenti che ritiene opportuni per consentire alle parti di potersi affrontare in condizioni di parità mettendo, se esistono, nelle condizioni di massima sicurezza e serenità i figli.
Come si può asserire che tale sia la corretta interpretazione di questo passo di legge?
Appellandosi alle leggi vigenti:
Articolo 111 della Costituzione Italiana,
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Quindi il Giudice per rispettare il disposto Costituzionale deve assumere decisioni che garantiscano un processo di ragionevole durata (quindi deve almeno temporaneamente pareggiare le condizioni economiche tra i coniugi per rendere il processo più breve possibile, meno denaro una parte ha più è agevole per l'altra minacciare una linea difensiva dilatoria che sarà impossibile per l'altra parte sostenere economicamente, mentre se la parte con maggiori mezzi economici dovrà corrispondere all'altra cospicue somme avrà tutto l'interesse a ridurre i termini processuali all'essenziale), deve essere imparziale (quindi non può danneggiare una delle parti mantenendola in una condizione di carenza di mezzi rispetto alla contro parte) deve garantire un giusto processo e per tanto deve garantire i mezzi economici adeguati a sostenere un corretto processo oltre ad una propria condotta ineccepibile.
La violazione di tali disposizioni consuma il reato di cui al 605 c.p. perché priva una parte di uno dei diritti fondamentali che costituiscono la libertà personale.
Articolo 1 del Decreto Legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006,
Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.
Quindi non può per nessun motivo assumere decisioni o non assumere decisioni, che consentano che la parte più debole non disponga delle adeguate tutele, perché sarebbe un comportamento che lede la dignità della persona; il che significa dare disposizioni di massima garanzia per la serenità dei figli ed assegnare adeguate risorse economiche alla parte più debole per garantire il diritto ad un giusto processo di ragionevole durata.
4 DIVIETO DI REITERAZIONE DELLA FASE PRESIDENZIALE
E DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
A differenza di quanto può avvenire nel processo ordinario, nel processo di divorzio l'unico tentativo di conciliazione è assegnato per legge al Presidente del Tribunale e non può essere reiterato nel corso del procedimento.
Infatti il disposto dell'articolo 4 comma 8 stabilisce che se la conciliazione non riesce il Presidente nomina l'Istruttore della causa e fissa comparizione dei coniugi dinnanzi a questo, quindi, dando specifiche disposizioni in relazione alla conciliazione, la legge 898/70 sovrascrive di fatto la legge ordinaria ed annulla quanto disposto dall'articolo 185 c.p.c. impedendo di fatto di reiterare il tentativo di conciliazione (sebbene solo su richiesta congiunta delle parti) anche nel corso del procedimento.
5 I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
Un aspetto senza dubbio specifico della specialità del rito del processo di divorzio è rappresentato dai provvedimenti temporanei ed urgenti che il Presidente può assumere anche d'ufficio all'udienza presidenziale.
L'articolo di riferimento è l'articolo 5 comma 8 Lg. 898/70 che recita:
Articolo 5 comma 8 Lg. 898/70
Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,...
Dato che la legge dispone:
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di giungere all'udienza presidenziale con un quadro esauriente della situazione patrimoniale dei coniugi in base agli articoli 4 c. 6 e 5 c. 9;
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che il Giudice operi con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetti la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006;
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che le parti abbiano diritto ad un giusto processo di ragionevole durata;
con l'ISEE e l'anagrafe tributaria ci sono tutti i mezzi necessari per avere un quadro generale della situazione patrimoniale e con le costituzioni delle parti tutti gli elementi di massima per decidere su come tutelare i figli ed anche su come ridurre le tensioni tra le parti;
in base al disposto generale normativo ne consegue che il Giudice non ha la facoltà di non intervenire o di mantenere una delle parti in condizioni di disequilibrio rispetto all'altra, perché tale comportamento è contro la legge, invece deve perentoriamente essere in possesso di tutta la situazione patrimoniale certa e disporre per i figli e la loro gestione misure di garanzia e di massimo equilibrio;
mentre, per gli aspetti patrimoniali, deve garantire che, indipendentemente dalla fase istruttoria, le parti si trovino a disporre di risorse paritetiche ma al tempo stesso, se vi sono le evidenze di comportamenti elusivi, deve disporre il sequestro cautelare e probatorio al fine di garantire le parti in causa.
Se non assume con correttezza ed equilibrio i dovuti provvedimenti temporanei ed urgenti consuma il reato di abuso d'ufficio, privazione della libertà personale e di favoreggiamento negli eventuali reati commessi da una delle parti.
6 LA COSTITUZIONE DELLE PARTI E LA LEGGITMAZIONE AD INSTAURARE
UN RITO ORDINARIO CON DOMANDA RICONVENZIONALE
Sempre nell'ambito della bifasicità del processo, la legge prevede che:
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il coniuge ricorrente, nel ricorso, indichi tutti i fatti e di tutti gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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mentre al coniuge convenuto si impone di depositare memoria difensiva,
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quindi si ha un primo atto formale di costituzione su cui però non operano preclusioni e decadenze.
Mentre dopo l'udienza presidenziale alle parti si impone di costituirsi a tutti gli effetti in base al disposto del codice di procedura civile imponendo alle parti stesse, limitazioni che divengono elemento di specialità del rito n base al disposto dell'articolo 4 comma 11 legge 898/70:
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al ricorrente si assegna il termine per il deposito della memoria integrativa ai sensi:
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dell'articolo 163 comma 3 numero 2 c.p.c.;
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che dispone che siano riportati tutti i dati basilari previsti dal c.p.c. per la presentazione della domanda attorea;
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dell'articolo 163 comma 3 numero 3 c.p.c.;
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che dispone di indicare l'oggetto della domanda (nel caso specifico la domanda di cessazione e tutte le domande accessorie);
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dell'articolo 163 comma 3 numero 4 c.p.c.;
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che dispone di indicare le motivazioni in fatto ed in diritto e le conclusioni;
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dell'articolo 163 comma 3 numero 5 c.p.c.;
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che dispone di indicare tutti gli elementi di prova di cui ci si intende avvalere;
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dell'articolo 163 comma 3 numero 6 c.p.c.;
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che dispone di indicare i dati identificativi del procuratore.
Tale disposizione è la conferma che la costituzione formale vera e propria si attua solo con il deposito della memoria integrativa.
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mentre al convenuto si assegna il termine per la costituzione in giudizio ai sensi:
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dell'articolo 166 c.p.c.;
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che dispone le modalità di costituzione;
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dell'articolo 167 comma 1 c.p.c.;
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che dispone che il convenuto deve proporre tutte le sue difese a pena di decadenza sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e tutti i propri dati;
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dell'articolo 167 comma 2 c.p.c.;
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che dispone che il convenuto presenti le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; in tale comma è chiarito che se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla;
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questa seconda disposizione è:
la definitiva, inoppugnabile, conferma della bifasicità del processo;
l'inoppugnabile conferma che il procedimento vero e proprio si instaura solo dopo l'udienza presidenziale, e ne conferma la natura interlocutoria e provvisionale (il presidente deve garantire il ristabilirsi dell'equilibrio tra le parti in causa);
che le decadenze e le preclusioni si attivano in questa seconda fase;
e da ultimo tale disposizione stabilisce che il convenuto può instaurare un procedimento ordinario nel processo speciale a patto che si rispettino le disposizioni di legge dell'articolo 36 c.p.c. che impone che la domanda riconvenzionale sia logicamente connessa con la domanda dell'attore;
quindi qualunque domanda riconvenzionale connessa logicamente con il divorzio è pienamente ammissibile e se proposta il processo avrà una fase istruttoria e due fasi decisionali, una collegiale per il processo di divorzio ed una monocratica per il processo ordinario che decide le riconvenzionali.
La specialità del rito, attuata dalla legge, dispone una sola limitazione in relazione alla presentazione delle proprie difese per il convenuto ed è il divieto di chiamare il terzo.
Nel processo di divorzio le parti possono presentare legittimamente domande accessorie quali:
la richiesta di danni per mancato mantenimento della famiglia;
richiesta di danni per maltrattamenti famigliari;
richiesta di riparazione di errori patrimoniali commessi alla separazione;
richiesta di arretrati relativi all'assegno di mantenimento nel caso il coniuge abbia occultato miglioramenti significativi nella propria situazione reddituale;
e qualunque domanda sia subordinata alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ma nel divorzio il convenuto può anche presentare domande riconvenzionali che siano logicamente connesse con la richiesta di divorzio quali:
la richiesta di pronuncia su comportamenti fraudolenti alla separazione;
la richiesta di pronuncia su diritti violati per incompetenza o peggio dell'avvocato alla separazione;
attribuzioni indebite di beni al coniuge che non potevano essere nella comunione sia per errore sia per illecito penale;
ovvero devono essere proposte con domanda riconvenzionale tutte quelle situazioni che si sono generate a seguito di gravi negligenze dei legali e dei Giudici, o per consumazioni di illeciti, alla separazione o durante il divorzio e che non possono assolutamente essere proposte al Giudice come domande accessorie. Per cui devono essere proposte come domande riconvenzionali da trattare con rito ordinario, atto pienamente legittimato dalle disposizioni di legge sulla costituzione del convenuto statuite dall'articolo 4 comma 11 che legittima la presentazione delle domande riconvenzionali ai sensi dell'articolo 167 comma 2 ma non la chiamata del terzo.
7 LA DOCUMENTAZIONE PATRIMONIALE OBBLIGATORIA
La legge 898/70 disponendo che il processo avvenga per ricorso e non per domanda attorea, disponendo in modo perentorio due fasi, una non contenziosa ed una contenziosa, dispone che nella prima fase il Tribunale venga posto nella condizione di poter conoscere integralmente la situazione patrimoniale dei coniugi al fine di assumere immediatamente i provvedimenti temporanei ed urgenti che garantiscano i diritti Costituzionali alle parti e non pone limiti o divieti a che il Giudice agisca in proprio per tale accertamento (ed oggi esistendo l'anagrafe tributaria si potrebbe dire che il Tribunale può acquisire in proprio le situazioni patrimoniali facendo pagare alle parti i diritti di copia).
Agli esordi della legge la determinazione del patrimonio dei coniugi doveva essere necessariamente attuata chiedendo alle parti di fornire la documentazione probatoria, e le disposizioni di legge sono puntuali ed esaurienti, infatti queste sono le disposizioni di legge in relazione ai documenti patrimoniali:
articolo 4 comma 6 lg. 898/70
Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
Articolo 5 comma 9 Lg. 898/70
I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.
In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
In base al disposto dell'articolo 4 comma 6, dato che il termine ordinario di prescrizione sancito dall'articolo 2946 c.c. è di 10 anni, tutta la pubblica amministrazione deve conservare i documenti amministrativi per tale periodo.
Per tanto:
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dato che in Italiano ultime dichiarazioni" significa o l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascuna parte o le ultime dichiarazioni dei redditi disponibili per ciascuna parte;
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dato che in base al disposto dell'articolo 5 comma 6 Lg. 898/70 risulta ovvio che, dovendo dare ogni documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio, dare un'interpretazione limitativa e consegnare solo l'ultima o solo un numero ridotto di dichiarazioni dei redditi è una palese violazione all'articolo 88 c.p.c. e consuma, anche se può infastidire, il reato di truffa perché l'occultare dati equivale al mentire e la menzogna è una forma tipica di raggiro.
Per tanto la legge dispone di consegnare almeno le ultime dieci dichiarazioni dei redditi che si ottengono agevolmente dall'Agenzia delle Entrate.
Mentre per poter onorare il disposto congiunto degli articoli 4 comma 6 e 5 comma 9, ogni parte deve depositare i seguenti documenti:
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certificato ISEE, che attesta la situazione reddituale complessiva attuale per autocertificazione che se contiene false dichiarazioni assume rilevanza penale per la violazione dell'articolo 483 c.p.;
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estratto conto INPS, che riporta tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti nel corso di tutta la vita dal soggetto;
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ultimi dieci anni dei movimenti bancari di tutti i conti esistenti;
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visura storica per nominativo del PRA;
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visura catastale per nominativo;
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visure camerali per nominativo;
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tutti i contratti debitori per mutui ecc... con ricevute regolari dei pagamenti;
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tutti i contratti sottoscritti a deposito (comprendendo assicurazioni, fondi in diamanti, fondi di investimento, assicurazioni, ecc...);
Nei primi anni della legge accertare il pieno rispetto del disposto normativo era pressoché impossibile, ma oggi, dopo che nel 2004 il Ministero della Giustizia ha sottoscritto la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per l'accesso all'Anagrafe tributaria con le seguenti finalità (Ministero della Giustizia-Agenzia delle Entrate: accordo per l'accesso degli uffici giudiziari all'anagrafe Tributaria tramite il sistema SIATEL, 20.12.2004):
FINALITÀ DELL' ACCESSO
il Ministero - e, per esso gli uffici giudiziari - è autorizzato dall'Agenzia ad accedere all'Anagrafe Tributaria per consentire agli uffici giudiziari di:
1. verificare il codice fiscale di un soggetto, persona fisica o giuridica, per l'iscrizione nei registri generali (art. 71 disp. atto c.p.c.; artt. 194 e 177 del D.P .R. 30 maggio 2002, n.115) e la formazione dei ruoli nei procedimenti relativi alle spese di giustizia (artt. 117 e'213 del D.P.R. 115/2002);
2. verificare il reddito complessivo e gli atti del registro relativi ad un soggetto, persona fisica o giuridica, per l'utilizzo processuale: nelle controversie di diritto di famiglia e dei minori (art. 5 della legge l dicembre 1970, n. 898), nelle controversie di diritto fallimentare (artt. 42 e 84 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e artt. 110 e 217 c.c.), nei procedimenti d'esecuzione penale e di sorveglianza (art. 238 D.P.R. 115/2002);
3. verificare i dati delle dichiarazioni dei redditi e degli atti del registro relativi ad un soggetto, persona fisica o giuridica, nei cui confronti è in corso un' attività investigativa (artt. 358 e 370 c.p.p.);
4. verificare i dati di natura tributaria (reddito complessivo e atti del registro) auto certificati da un soggetto, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione, esemplificativamente, ai procedimenti di concessione del gratuito patrocinio (art. 96 del D.P.R. 115/2002), di dilazione nel pagamento di sanzioni e spese (art. 232 del D.P.R. 115/2002), nonché ogni altro procedimento di analoga tipologia
è ovvio ed evidente che la questione non può presentare più alcun problema, infatti dato che l'accesso all'anagrafe tributaria deve essere presente presso tutte le cancellerie (altrimenti si ha il reato di abuso d'ufficio per tutti i casi trattati dal 2004 ad oggi) il presidente del Tribunale deve esigere l'esibizione dei documenti dalle parti per valutarne il comportamento processuale ma al tempo stesso deve farsi fornire il quadro riepilogativo della situazione contenuta dall'Anagrafe tributaria al fine di adempiere ai suoi doveri di legge con precisione e certezza di giustizia. Ora dato che la quasi totalità dei Tribunali Civili non ha ancora provveduto (dal 2004) a dotarsi di postazione SIATEL per la consultazione dell'Anagrafe tributaria (con enormi danni alle persone oneste ed alle parti deboli nei processi di famiglia) per ottenere tale contenuto basta inviare un ordinanza alla Polizia Giudiziaria del Tribunale.
Ma poiché la convenzione è del 2004 e basandosi sul principio fondamentale statuito dall'articolo 88 c.p.c. che le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, se le parti non consegnano tutta la documentazione necessaria e non consegnano un ISEE esauriente, si ha da parte di chi attua tale comportamento la consumazione del reato di truffa, per l'avvocato che consente tale comportamento il reato di abuso d'ufficio in violazione dei disposti di legge e di concorso in truffa, e per il Giudice i reati di abuso d'ufficio, della consumazione del reato di favoreggiamento personale del reato di truffa, e la consumazione del reato di cui all'articolo 605 c.p. ovvero privazione della libertà personale per aver effettivamente privato la parte che subisce la violazione del diritto ad un giusto processo di ragionevole durata.
8 L'UDIENZA DI COMPARSA E TRATTAZIONE
Altro elemento di specialità del rito è rappresentato dall'udienza di comparsa e trattazione (udienza ex 183 c.p.c.) in cui la legge impone al Giudice di pronunciare sentenza provvisoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è di fronte indubbiamente ad un atto giuridico assolutamente specifico e speciale che può essere attuato perché si giunge a tale momento con un atto giuridico preliminare, la separazione, che conferma in ogni caso la legittimità della sentenza ma non la sua definitività che dovrà essere completata solo dopo la fase istruttoria perché possono emergere in corso di causa evidenze di errori o illeciti compiuti alla separazione che seppur non annullando completamente la decisione del Tribunale possono richiedere delle correzioni anche importanti.
9 LA FASE ISTRUTTORIA
Come già detto, anche la fase istruttoria è a rito speciale perché essendo stato avanzato un ricorso al Giudice viene garantita ampia libertà di azione per accertare i fatti, liberandolo del vincolo perentorio stabilito nel processo ordinario dall'articolo 112 c.p.c..
10 LA FASE DECISORIA
Dato che all'udienza di sentenza deve perentoriamente essere presente il Pubblico Ministero ai sensi dell'articolo 70 c.p.c. e dell'articolo 50-bis, la sentenza del processo di divorzio deve essere pronunciata dal Collegio. La legge 898/70 consente però di presentare domande riconvenzionali senza alcuna limitazione e quindi, se la riconvenzionale è ammissibile, introduce un procedimento ordinario in coda al procedimento speciale (perché comunque la domanda riconvenzionale è a tutti gli effetti un processo completamente autonomo, che si innesta per maggior efficacia e maggior tutela dei diritti, attuata riunendo procedimenti connessi in un unico procedimento), per tanto se nel processo esisteranno domande riconvenzionali si avrà un processo con un unica fase istruttoria e due distinte fasi decisionali, una attribuita al Collegio l'altra attribuita al Giudice monocratico.