di Marina Crisafi - L'approvazione della nuova tabella di ripartizione delle spese condominiali è valida soltanto se posta all'ordine del giorno dall'assemblea, poiché tutti i condomini devono essere preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Lo ha specificato il Tribunale di Trento, con la recente sentenza n. 1087/2014 accogliendo l'impugnazione di due condomini avverso la delibera dell'assemblea condominiale con la quale era stata approvata, dopo le modifiche apportate dall'amministratore sulla base di criteri individuati dall'assemblea precedente, la nuova tabella di ripartizione delle spese senza risultare all'ordine del giorno.
Per il Tribunale le doglianze dei condomini sono senz'altro fondate, poiché per la validità dell'approvazione della nuova tabella tutti i condomini, ex art. 1105, terzo comma, c.c., dovevano essere preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione assembleare che quindi doveva essere posta all'ordine del giorno. Ai fini della sua validità, ha puntualizzato inoltre il Tribunale richiamando la giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 21449/2010), l'ordine del giorno deve elencare specificamente, "sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, si da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti", mentre l'incompletezza dello stesso determina l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. n. 143/2004).
Né può avere rilievo, ha concluso il Tribunale, che la nuova tabella di ripartizione delle spese si limitasse ad approvare quanto già deciso nella precedente assemblea, giacché nella stessa erano stati soltanto individuati i criteri da adottare per la modificazione dei millesimali i quali poi, come avvenuto, sarebbero serviti a predisporre le nuove tabelle da approvare definitivamente nella convocata assemblea, della quale, altrimenti, accogliendo le tesi del condominio, non ci sarebbe stato alcun bisogno. Su quest'assunto pertanto, il giudice ha accolto il ricorso dei condomini e annullato la delibera condominiale sul punto.