La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sent. N. 26077/04) ha stabilito che l'entità del turbamento della regolarità dell'ufficio o l'interruzione dell'ufficio medesimo, per permettere l'integrazione del reato di interruzione di pubblico servizio di cui all'art. 340 cod. pen., devono essere idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di uno solo settore. E questo anche se durata dell'interruzione è limitata temporalmente e non cagiona in concreto l'effetto di una cessazione reale dell'attività o uno scompiglio durevole del funzionamento.
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