di Marina Crisafi - L'opposizione agli atti esecutivi può introdursi anche con comparsa di risposta, purchè abbia tutti gli elementi stabiliti dal codice di procedura civile per la citazione. È il primo dei due principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7117 del 9 aprile scorso. Il secondo è che la procura, rilasciata per la fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, salvo diversa esplicita indicazione, rimane valida.
Quanto alla forma dell'atto di introduzione, concordando con il giudice di merito, la S.C. ha rigettato le doglianze del ricorrente che sosteneva la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 618, secondo comma c.p.c., poiché il giudizio sull'opposizione agli atti esecutivi sarebbe stato introdotto con una "mera copia conforme della comparsa di costituzione e risposta" senza l'indicazione del giorno dell'udienza e, pertanto, con un atto non riferibile né a un ricorso né ad una citazione.
Secondo la Corte, invece, seppur l'art. 618, 2° comma, c.p.c. stabilisce che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, debba avvenire "con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata - e pertanto - se la causa è soggetta al rito ordinario il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice", tuttavia "nel caso di giudizio da introdursi con citazione, l'esigenza di dare inizio al processo di merito è ugualmente soddisfatta dalla notificazione di un atto diverso nella forma, purché contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 163, comma terzo, c.p.c.". E, nel caso di specie, come rilevato dal giudice di merito, la comparsa di risposta era idonea ad introdurre il processo a cognizione piena quale valido equipollente alla citazione poichè conteneva sia l'editio actionis che la vocatio in ius, essendo stato notificato unitamente al provvedimento del giudice dell'esecuzione che fissava sia il termine per la notificazione che la data della prima udienza.
Quanto al secondo principio, in ordine al difetto della procura sostenuto dal ricorrente poiché la stessa era stata conferita soltanto per la fase cautelare dinnanzi al G.E. e non avrebbe consentito l'instaurazione del giudizio di merito, in particolare dopo la riforma operata dalla legge 52/2006, la S.C. ha affermato che anche dopo la novella legislativa, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi "pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito è in collegamento con la fase sommaria. Da ciò consegue che la procura, rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria".