Il Giudice ha osservato che nelle opposizioni a cartella di pagamento, come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, è onere del creditore (in questo caso, l'INPS) fornire la prova della sussistenza dei presupposti per l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti.
A tal fine, il Giudice, dopo aver richiamato le condizioni al verificarsi delle quali sorge il predetto obbligo ed il principio del cosiddetto assorbimento finalizzato all'iscrizione in un'unica gestione previdenziale, ha stabilito che l'amministratore di s.r.l. è obbligato ad iscriversi anche alla Gestione commercianti qualora sussista l'abitualità e la prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale.
Infine, sulla base dei principi fissati dalla Cassazione per la distinzione tra attività di amministrazione ed attività commerciale, il Giudice ha affermato che, nel caso esaminato, non vi è alcuna prova sulla sussistenza dei citati presupposti; in particolare, il Giudice ha evidenziato come non sia sufficiente per l'iscrizione nella Gestione commercianti il rilascio di licenza di commercio itinerante in caso di mancata apertura della Partita IVA e di successiva revoca di tale licenza per inutilizzo della stessa.
Sulla base di tale ragionamento, il Giudice ha dato ragione all'opponente, condannando l'INPS al pagamento delle spese processuali.