a cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it
Un caso interessante è quello deciso dal Tribunale di Roma, sezione IX civile, che con sentenza del 20.12.2014 n. 2235 ha affermato la responsabilità del Tour Operator in caso di incidente aereo.
Il tour operator è stato citato in giudizio dai parenti , in proprio e quali eredi, che chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la morte dei congiunti avvenuta a causa di un incidente stradale.
Le vittime avevano acquistato un pacchetto di viaggio turistico "tutto compreso" che comprendeva, oltre al soggiorno, anche il famigerato volo interno. Gli attori affermavano pertanto la responsabilità del tour operator in forza della disciplina sulla vendita
del pacchetto turistico contenuta nel Codice del Consumo oppure, in subordine, ex art. 2043 del Codice civile per aver scelto un vettore aereo privo degli standard di sicurezza adeguati.Il Tour Operator si è costituito in giudizio eccependo che per l'eventuale risarcimento del danno non era applicabile la Convenzione di Montreal ma la legge venezuelana che limita l'importo del risarcimento per il caso di morte conseguente a sinistro aereo.
Il Tour Operator è stato autorizzato a chiamare in causa il vettore aereo responsabile del sinistro per essere manlevato ma vi ha successivamente rinunciato per aver incontrato difficoltà nell'individuare il recapito.
In diritto occorre fare riferimento alla disciplina sul contratto di vendita di pacchetto turistico. La materia era già disciplinata dal Codice del Consumo (D.lgs n.206/2005) ed è stata recepita all'interno del Codice del Turismo (D.lgs. n. 79/2011).
In particolare, l'art. 93 Codice del Consumo recita che "in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore (Tour Operator) ed il venditore (agenzia di viaggi) sono tenuti al risarcimento secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore che si avvale di altri prestatori di servizio è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi".
L'art. 96 Codice del Consumo stabilisce che "l'organizzatore ed il venditore non rispondono quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile o da caso fortuito o forza maggiore".
Con riguardo alla fattispecie concreta ne consegue che l'incidente aereo è addebitabile al Tour Operator in difetto della prova che il mancato adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile.
Per quanto attiene la liquidazione dei danni, il Tribunale ha disatteso l'eccezione della parte convenuta secondo cui occorre applicare la legge venezuelana. Il pacchetto turistico è stato infatti venduto in Italia e pertanto trova applicazione la normativa italiana. L'art. 94 Codice del Consumo è chiaro nel dettare che " il danno derivante alla persona da inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle Convenzioni internazionali che disciplinano la materia così come recepite nell'ordinamento italiano".
I limiti risarcitori possono quindi essere rinvenuti nelle convenzioni internazionali in materia di trasporto aereo ed in particolare nella Convenzione di Montreal del 28.05.1999 che individua due ipotesi esonerative da responsabilità:
1) la prova che il danno non è dovuto a negligenza, fatto illecito, omissione del vettore;
2) la prova che il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, fatto illecito, omissione di un terzo.
Logica conseguenza dell'inversione dell'onere della prova è che i danni da causa ignota ricadono sul vettore ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 94 Codice del Consumo il tour operator che è tenuto a risarcire il danno in quanto è rimasta ignota la causa dell'incidente aereo.
La liquidazione dei danni morali può compiersi ricorrendo alla valutazione equitativa.
Al fine di evitare disparità di trattamento, il Tribunale di Roma ha adottato un sistema di valori di riferimento volto a garantire la personalizzazione del risarcimento. In particolare:
1) il danno è maggiore quanto più stretto è il rapporto tra vittima e superstite;
2) il danno è maggiore quanto minore è l'età della vittima e del superstite;
3) il danno è maggiore quanto più stretta è la frequentazione tra vittima e superstite.
Negli importi liquidati a titolo di danno morale va ricompreso anche il danno esistenziale per evitare duplicazioni di risarcimento.
Il Giudicante liquida anche il danno biologico richiesto in proprio dagli attori in quanto dalle risultanze della consulenza tecnica è emersa una compromissione, seppur lieve, delle funzioni psichiche.
Non è invece stato riconosciuto agli attori, in qualità di eredi, il danno biologico sofferto dalle vittime.
La ragione della mancata liquidazione è da rinvenire nell'impossibilità di ricostruire le modalità del sinistro aereo e conseguentemente nell'impossibilità di sostenere se tra l'incidente ed il decesso sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tale da poter affermare che le vittime abbiano sofferto la menomazione della propria capacità fisio-psichica.
Il Tribunale riconosce anche il danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per ricerche, indagini, viaggi.
Avv. Cristina Bassignana