di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 8184 del 22 Aprile 2015.
Nel caso di specie la Suprema corte è chiamata a pronunciarsi su una questione relativa all'annullamento di una cartella esattoriale per il pagamento della Tarsu. L'annullamento era stato disposto inizialmente dalla commissione tributaria regionale a seguito di ricorso del contribuente, il quale lamentava la mancata indicazione in concreto e nel dettaglio delle superfici soggette a tassazione rispetto a quelle effettivamente tassate.
Tale carenza avrebbe comportato impossibilità a difendersi in giudizio in modo adeguato. A seguito dell'accertamento disposto era stata infatti riscontrata una discrepanza tra la superficie tassabile e quella effettivamente dichiarata.
Il ricorso è stato accolto. Principio consolidato in materia tributaria è infatti quello secondo cui la riproposizione in appello "delle stesse argomentazioni delle quali sia stata sostenuta la tesi sottoposta al giudice di primo grado" assolve all'onere di specificità imposto dall'art. 53 del d. lgs. 546/1992.
Lo stesso articolo riporta gli elementi specifici che devono sussistere affinchè la cartella sia legittima; in ogni caso, "la valutazione relativa all'adeguatezza della motivazione di un avviso di accertamento è istituzionalmente riservata al giudice di merito", il quale dovrà valutarla nel senso di una sua non arbitrarietà.
A fronte di un esame estrinseco sulla motivazione del provvedimento precedentemente annullato, la Suprema corte non ha riscontrato i vizi lamentati; essa ricorda come "il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani (…) è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per cui l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione e dell'esenzione; e il relativo onere della prova incombe sul contribuente".
Qui di seguito il testo della sentenza.
Vai al testo della sentenza 8184/2015