Come funziona il patto di famiglia e cosa succede se dopo il contratto subentrano nuovi legittimari?

Domanda: Cosa succede se dopo il "patto di famiglia" subentra un nuovo familiare? Ad es. se l'imprenditore nel frattempo si risposa?

Risposta (di Marina Crisafi): Rimanendo ferma la nullità dei patti successori, il legislatore italiano ha introdotto nel 2006 (l. n. 55/2006) l'istituto del patto di famiglia (artt. da 768-bis a 768-octies c.c.) per consentire la gestione del "passaggio generazionale" di un'impresa a carattere c.d. "familiare".

Attraverso questa forma di contratto (che pur incidendo sulla successione testamentaria rientra nella categoria dei negozi inter vivos), stipulato da un notaio per atto pubblico a pena di nullità, l'imprenditore può trasferire, in tutto o in parte, ad uno o più discendenti, l'azienda o singole quote di partecipazione societaria, eliminando così ogni contestazione in sede di eredità.

Requisito di validità del patto di famiglia è la partecipazione di tutti coloro che sarebbero legittimari laddove (al momento del contratto) si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Il contratto deve prevedere altresì, a titolo di "compensazione", che gli assegnatari dell'azienda o delle quote societarie liquidino gli altri partecipanti al contratto (salvo rinuncia totale o parziale degli stessi), con il pagamento di un importo pari al valore delle quote (in denaro o in natura) agli stessi riservate come legittimari.

Qualora all'apertura della successione del de cuius, siano presenti nuovi soggetti che possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio il nuovo coniuge dell'imprenditore o i figli sopravvenuti), in questo caso gli stessi potranno chiedere, ex art. 768-sexies c.c., ai beneficiari del contratto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima che gli spetta per legge, aumentata degli interessi legali.

In ogni caso, il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato: con un diverso contratto, stipulato sempre per atto notarile o mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato attraverso una dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Marina Crisafi

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