Ratio e aspetti pratici del procedimento monitorio telematico
di Giovanna Molteni

Il decreto ingiuntivo telematico: la ratio della previsione normativa

A far data dal 30 giugno 2014, così come disposto dall'articolo 16 bis, comma 4 del Decreto Legge 179 del 2012, per il procedimento di ingiunzione il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Attraverso il deposito telematico degli atti, il legislatore ha inteso eliminare la gestione cartacea, nonché ridurre gli oneri di accesso agli uffici e i tempi di lavoro amministrativo. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia e risalenti al 2012, il 60% dei decreti ingiuntivi risultava emesso in modalità telematica e presso il tribunale di Milano i tempi di emissione del decreto si sono abbassati da 45 a 6 giorni.

Le modalità di redazione del ricorso per decreto ingiuntivo telematico

Il ricorso per decreto ingiuntivo telematico può essere predisposto con qualsiasi redattore di testi e va convertito in formato pdf senza scansione. La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali. Una volta ottenuto il file pdf l'avvocato dovrà sottoscriverlo tramite firma digitale. La firma digitale potrà essere apposta anche successivamente avvalendosi della procedura solitamente presente nel software "redattore atti" che consente di creare la busta telematica.


Il ricorso deve contenere i nomi delle parti, il codice fiscale dell'avvocato ed il suo indirizzo di posta elettronica certificata nonché il codice fiscale o la partita iva del cliente. 


Nel predisporre il ricorso, non deve essere predisposto (come si faceva in passato) il provvedimento di ingiunzione del giudice in quanto questo sarà redatto direttamente dal magistrato utilizzando il software messo a sua disposizione dal Ministero.


In caso di richiesta di immediata esecutività del decreto, è necessario inserire la dicitura "immediatamente esecutivo" subito dopo le parole "ricorso per decreto ingiuntivo". È opportuno che la somma ingiunta, così come l'indicazione dell'importo massimo garantito dai fideiussori, se diverso, sia riportata in maniera chiara e distinguibile rispetto al corpo dell'atto, utilizzando il carattere in stampatello e grassetto.


La procura alle liti va redatta su foglio separato rispetto all'atto giudiziario e va allegata alla busta telematica non come allegato generico ma nell'apposita sezione come "Procura alle liti". In tal caso la stessa si riterrà, ai sensi dell'articolo 83 c.p.c., apposta in calce all'atto.

 
Tutti gli altri allegati all'atto devono essere depositati necessariamente in uno dei formati ammessi dalle specifiche tecniche del processo civile telematico e non è necessario che siano firmati (ciò per non incrementare inutilmente il peso della busta telematica da depositare per la quale è previsto un limite di dimensione di 30 Mb).


Non è più necessario allegare la nota spese al ricorso telematico. La richiesta di liquidazione delle spese sarà indicata nel testo del ricorso secondo la tabella concordata già in uso per i decreti ingiuntivi cartacei.

Decreto ingiuntivo ed esecutorietà telematica

Con l'interessante sentenza del 28 ottobre 2014, il Tribunale di Milano ha rilevato che, qualora l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa con formalità telematiche, non è previsto il rilascio da parte del cancelliere di formale attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l'automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico alert.


Conseguentemente, il controllo giudiziale ai fini del rilascio della formula esecutiva si limita alla verifica della presenza o meno dell'apposito alert, inserito informaticamente dalla cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà. In assenza di detto alert, il giudice deve procedere all'emissione del decreto di esecutorietà.

Vedi anche nel formulario: Fac-simile di decreto ingiuntivo

Giovanna Molteni

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