La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 14965/2004) ha stabilito che non commette reato ex art. 570 c.p. il marito che non versa gli alimenti all'ex moglie che ha trovato un lavoro stabile. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che, fermi restando gli obblighi stabiliti in sede civile, il presupposto del reato p. e p. dall'art. 570 c.p. è la sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere e che, pertanto il reato scatta quando l'ex priva l'altro coniuge dei mezzi di sussistenza, intesi come ciò che è esattamente indispensabile, "a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa dell'avente diritto, alla vita, come il vitto, l'abitazione, i canoni per le utenze indispensabili, l'assistenza sanitaria, le spese per l'istruzione, il vestiario". Con questa decisione la Corte ha annullato la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare inflitta a un marito separato per non aver corrisposto l'assegno alla sua ex, stabilito in sede di separazione civile.
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