di Paolo M. Storani - Concorsi militari e precedenza agli idonei e non ai vincitori secondo la Legge D'Alia: questi gli argomenti trattati dal Prof. Ciro Centore, il nostro nocchiero tra i marosi del diritto amministrativo somministrato in pillole.
Buona lettura!
Prof. Ciro Centore - Quando una Pubblica Amministrazione bandisce un concorso, al termine dello stesso pubblica la graduatoria dei "vincitori" e naturalmente, a seguire, quella degli idonei.
I primi "entrano", come suol dirsi, e coprono i relativi posti messi a concorso, mentre per gli idonei, se previsto nel bando, resta la sola speranza di un assorbimento laddove "si liberi" qualche posto di quelli occupati dai vincitori.
Scorre la graduatoria, si dice.
La Legge D'Alia (dal nome del proponente), introdotta con la conversione in legge del D.L. 101 nell'anno 2013, ha previsto una novità assoluta nel campo del pubblico impiego, ovvero quella secondo cui se l'Amministrazione abbia a bandire altro ed analogo "concorso" , per "altri e rinvenuti posti", vanno assorbiti e chiamati in servizio, con precedenza assoluta, quegli idonei che avevano partecipato al precedente concorso e non i vincitori del nuovo ipotizzato concorso e nuovo bando.
E si garantisce, così, il lavoro e l'assunzione ai giovani che già avevano partecipato, come già detto, al precedente concorso . Questo principio ( e relativa legge), ora, si riteneva applicabile al solo personale civile e non a quello "militare", secondo una interpretazione datane anche dai Ministeri interessati (Difesa ed Interno) e per essi dal Comparto Sicurezza e Difesa.
Viceversa il TAR (Pres. Silvestri, Est. Riccio) ha detto, con la sentenza recentissima, fissata sotto il n.ro 6077 del 27 aprile 2015, che "la Legge D'Alia" vale anche per il personale "militare" ed ha accolto i ricorsi presentati da alcuni aspiranti allievi Marescialli della Marina Militare che avevano contestato la disapplicazione della legge in occasione di un "nuovo" bando indetto dal Ministero della Difesa del 6 febbraio 2014 avente contenuti e riferimento, come posto ed altro, ad un precedente bando, eguale in tutto e per tutto e che aveva dato luogo ad una lista di vincitori e ad una lista di "idonei".
Questi "idonei", ha detto il TAR, hanno la precedenza e vanno a coprire i nuovi posti.
Autore: Prof. avv. Ciro Centore