La corruzione (art. 318 e ss. c.p.) è il reato del pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni o poteri riceve indebitamente per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa

Quando si configura il reato di corruzione

[Torna su]

La corruzione, disciplinata dagli articoli 318 e seguenti del codice penale, è un reato plurisoggettivo (più precisamente, bilaterale) a concorso necessario. Detto in parole semplici, la corruzione si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano perché il primo corrisponda al secondo un compenso (non dovuto) per un atto in vario modo attinente alle attribuzioni di quest'ultimo.

L'attitudine fortemente lesiva della corruzione nei confronti degli interessi del Pubblico, e della collettività in genere, ha determinato il Legislatore a decidere di colpire entrambi i soggetti coinvolti nella condotta criminosa. Ecco, perciò, che nel nostro ordinamento corrotto e corruttore vanno incontro alla medesima pena. La erronea convinzione, da parte del corruttore o del corrotto, che il compenso dato o promesso fosse dovuto per legge opera come elemento scusante.

Chi può commettere il reato di corruzione?

[Torna su]

Relativamente ai soggetti attivi, le fattispecie appartenenti alla categoria della corruzione configurano reati sia propri sia comuni:

  • Propri, considerando il lato del corrotto - necessariamente un Pubblico Ufficiale (o incaricato di pubblico servizio, come da art. 320): ad esempio l'ufficiale giudiziario, un agente di polizia etc.;
  • Comuni dal punto di vista del soggetto corruttore - che può essere qualunque privato cittadino.

Che cos'è la corruzione propria

[Torna su]

L'ipotesi di corruzione comunemente considerata più grave, e punita più pesantemente - poiché maggiormente nociva del buon funzionamento dell'amministrazione - è quella c.d. propria, disciplinata all'art. 319 c.p. Tale è la fattispecie in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio accetta la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare il compimento di un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

La corruzione impropria

[Torna su]

È detto invece corruzione impropria - ex art. 318 c.p. - il reato del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che accetti la prestazione o la promessa di denaro o altra utilità in cambio del compimento di un atto del suo ufficio. In questo caso, in effetti, il funzionario pubblico pone in essere un atto che avrebbe comunque dovuto compiere, e il disvalore della condotta sta soltanto nel compenso.

Vai alla guida La corruzione impropria

La pena

[Torna su]

La pena attualmente prevista per il reato di corruzione è - a seconda delle diverse fattispecie contemplate dal codice penale - la reclusione da 1 a 20 anni. Non vi è bisogno di querela di parte per il perseguimento di corrotti e corruttori, poiché è possibile procedere anche d'ufficio.

Con la legge anticorruzione del 2018, le pene previste per la corruzione sono state inasprite. In particolare, è stato previsto che per la corruzione per l'esercizio della funzione (cd. corruzione impropria), la pena non è più quella della reclusione da uno a sei anni, ma quella dalla reclusione da tre a otto anni.

Corruzione ambientale

[Torna su]

Si parla (sovente nel nostro Paese) di corruzione ambientale o endemica, allorché all'interno di un dato sistema - ente, articolazione amministrativa etc. - la corruzione non è un atto criminoso isolato, bensì si atteggia a vera e propria prassi: un modus operandi e addirittura vivendi diffuso, tale da instaurare instaurare una permanente induzione verso detta fattispecie delittuosa. Esempio tipico è quello dei clamorosi casi italiani degli anni '90, comunemente noti sotto il nome di Tangentopoli.

Corruzione tra privati

[Torna su]

La corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. si verifica quando un soggetto operante all'interno di un'azienda cerca (riuscendoci o meno) di corrompere sindaci, liquidatori, amministratori, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili.

Differenza tra corruzione, concussione e abuso d'ufficio

[Torna su]

Dal reato di corruzione vanno tenute distinte altre fattispecie di reato che pur avendo delle affinità hanno presupposti e disciplina nettamente diversificati.

Ad esempio per quanto riguarda la concussione (vedi la guida Il reato di concussione) si tratta di una fattispecie di reato caratterizzata da un abuso costrittivo del pubblico ufficiale che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità.

A differenza dalla concussione, la corruzione è caratterizzata da un accordo liberamente concluso tra un privato e un funzionario pubblico.

C'è poi l'abuso d'ufficio che è disciplinato dall'art. 323 c.p., riformato nel 2020 (dal dl 76/2020) e che si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, "nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto".

Giurisprudenza sul reato di corruzione

[Torna su]

La giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte sul reato di corruzione, distinguendo le fattispecie affini e delineando le condotte necessarie per integrare il delitto.

Ecco alcune delle massime più rilevanti della Cassazione sul reato di corruzione:

Cassazione penale n. 11819/2022

È vero che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato il principio che l'atto di ufficio oggetto di mercimonio ai fini del reato di cui all'art. 319 cod. pen. non deve essere inteso in senso formale, potendo la nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una funzione pubblica (Sez. 6 n. 21943 del 07/04/2006, Caruso, Rv. 234619; Sez. 6, n. 23804 del 17/03/2004, P.G. in proc. Sartori, Rv. 229642). Ma è altrettanto vero che è necessario un nucleo minimo di consistenza materiale, in assenza del quale la condotta è insuscettibile di assumere rilevanza penale, ferma restando la possibilità di apprezzarla per altre finalità, ad es. di natura disciplinare.

Cassazione penale n. 1863/2021

Il discrimine rispetto alla corruzione propria resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio). Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell'altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa.

Cassazione penale n. 46015/2018

In materia di reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322 c.p., comma 2), le affermazioni di questa Corte restano ferme ai principi affermati e per i quali: a) il reato si configura con la semplice condotta dell'offerta o della promessa di danaro o di altra utilità, purchè seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo che egli accetti l'offerta o la promessa; b) l'idoneità della condotta va valutata con un giudizio "ex ante" che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto, con esclusione del reato soltanto se manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli.

Cassazione penale n. 40347/2018

Nei confronti del parlamentare non è mai configurabile il reato di corruzione propria (per atto contrario ai doveri di ufficio), antecedente e/o susseguente, previsto dall'art. 319 c.p., ostandovi il combinato disposto degli artt. 64,67 e 68 Cost. ... nei confronti del parlamentare è configurabile, ricorrendone i presupposti normativi e ferma restando l'insindacabilità delle espressioni proprie dell'attività funzionale del parlamentare, il reato di corruzione impropria.

Cassazione penale n. 52321/2016

Per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell'esclusione della fattispecie di corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l'induzione indebita è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato.

Cassazione penale n. 53436/2016

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dalla corruzione, in quanto nel primo il pubblico funzionario pone in essere una condotta di prevaricazione, che può derivare anche dallo squilibrio di posizione tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ed il privato e l'indotto accede alla illecita pattuizione condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici, mentre nel reato di corruzione le parti agiscono in posizione di parità e il privato si determina al pagamento per mero calcolo utilitaristico e non per timore.

Cassazione penale n. 39462/2016

Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 86, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cd. corruzione elettorale), è necessario che l'accordo illecito tra l'elettore ed il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale.

Cassazione penale n. 40237/2016

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., con assorbimento della meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: