In questo periodo di grave congiuntura economica che mette in ginocchio le imprese, costrette per poter sopravvivere ad attuare il taglio delle risorse umane, molti lavoratori si trovano non solo senza un'attività lavorativa, ma spesso a non vedere corrisposto quel "gruzzoletto" che hanno diritto di ricevere al cessare del rapporto di lavoro: il Trattamento di fine rapporto (Tfr).
Quando ciò si verifica, quale tutela è prevista?
Di solito l'iter che il lavoratore - ex dipendente - intraprende è quello di rivolgersi ad un avvocato per incardinare un giudizio - un semplice ricorso per decreto ingiuntivo. Nel caso in cui il giudizio non produca alcun effetto, ovvero il recupero del Tfr, occorre rivolgersi al Fondo di garanzia dell'Inps.
Che cosa è il Fondo di garanzia dell'Inps?
Si tratta di un Fondo gestito dall'Inps che paga il Trattamento di fine rapporto sostituendosi al datore di lavoro insolvente.
Chi può ricorrere al Fondo di garanzia dell'Inps? E quando?
Possono rivolgersi i lavoratori di aziende private che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o i loro "aventi diritto" e i soci delle cooperative di lavoro.
E' possibile avanzare istanza al Fondo di garanzia dell'Inps non solo in caso di fallimento del proprio datore di lavoro, ma anche quando il datore di lavoro è semplicemente insolvente e a condizione che il creditore - ossia il lavoratore - abbia prima effettuato, senza profitto, almeno un tentativo di esecuzione forzata.
Ciò è stato affermato dalla Suprema Corte con sentenza n° 1607/15. Infatti, i Giudici di Piazza Cavour sostenendo, giustamente, che non tutte le imprese possono fallire (ciò perché la Legge fissa dei requisiti di indebitamento e di dimensione che non sempre ricorrono. Infatti, se il datore non supera un certo fatturato o una predeterminata esposizione debitoria, le istanze di fallimento vengono rigettate dal Tribunale) hanno riconosciuto al lavoratore - ex dipendente di potersi rivolgere al Fondo di garanzia dell'Inps per ottenere il pagamento del Tfr maturato.
In tali casi, quindi, gli ex dipendenti che non hanno ottenuto il pagamento del Trattamento di fine rapporto sono, comunque, tutelati, potendo fare richiesta di pagamento sempre al Fondo di Garanzia, presso l'Inps.
La richiesta a chi va presentata?
La richiesta, per il recupero del Tfr, va presentata alla sede dell'Inps nella cui competenza territoriale il lavoratore - ex dipendente ha la propria residenza.
Si noti bene. Se il lavoratore - ex dipendente ha la residenza all'estero, la sede competente dell'Inps sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato, oppure quella in cui ha eletto il proprio domicilio.
Vediamo ora le modalità per presentare la domanda.
La domanda può essere presentata:
- o utilizzando la modulistica fornita dall'Inps;
- oppure in carta semplice purché siano indicate dettagliatamente tutte le informazioni contenute nel modello dell'Inps.
A partire dall'anno 2012 la domanda va presentata telematicamente.
Di quali documenti deve essere corredata la domanda?
Il lavoratore - ex dipendente deve allegare una serie di documenti che possono essere trasmessi in forma cartacea o telematica.
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, il lavoratore deve allegare:
1) copia di un documento di identità personale, se la domanda non viene firmata in presenza di un funzionario dell'Inps;
2) il modello TFR/CL-BIS - COD. SR52 timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale;
3) la copia autentica, anche per estratto, dello stato passivo;
4) la copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo in caso di ammissione tardiva al passivo fallimentare;
5) una attestazione della Cancelleria del Tribunale in cui venga dichiarato che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione;
6) copia della domanda di ammissione al passivo con i relativi calcoli.
Nel caso della procedura di concordato preventivo, il lavoratore deve allegare anche:
1) la copia del modello CUD relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro;
2) la copia autentica del decreto di omologazione del concordato preventivo;
3) una attestazione della Cancelleria del Tribunale in cui viene dichiarato che il concordato preventivo omologato non è oggetto di appello o reclamo dinanzi alla Corte d'Appello.
Quanto ai tempi di intervento del Fondo di garanzia dell'Inps, l'Inps provvede a liquidare la somma di Tfr entro 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti.
Che succede se l'Inps respinge la domanda oppure liquida una somma inferiore a quella richiesta?
In questa ipotesi il lavoratore - ex dipendente ha la possibilità di ricorrere al Comitato Provinciale dell'Inps entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento.
Il lavoratore può, altresì, nel termine di 90 giorni decorrenti a partire dal 61° giorno successivo a quello della presentazione della domanda al Fondo di garanzia, presentare ricorso nell'ipotesi in cui l'Inps non abbia emesso alcun tipo di provvedimento.
Se la procedura amministrativa nanti il Comitato Provinciale dell'Inps non riconosce al lavoratore - ex dipendente quanto richiesto, questi potrà proporre l'azione giudiziaria davanti al Giudice del Lavoro entro il termine di un anno che decorre dalla data di chiusura della procedura amministrativa.
Infine, quanto al termine di prescrizione per il recupero del Tfr questo è di 5 anni che decorrono dal provvedimento che chiude la procedura concorsuale a cui è stato sottoposto il datore di lavoro.
Attenzione!!!! Per non rischiare di perdere il diritto al recupero del credito - nella specie Tfr - il lavoratore - ex dipendente deve prestare massima attenzione ai provvedimenti che concludono le procedure concorsuali.
Consiglio: Affidarsi anche in questo caso ad un avvocato esperto in materia!
Avv. Luisa Camboni
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