L'impedimento assoluto a comparire in udienza va inteso anche dal punto di vista umano e morale, tra cui rientra l'assistenza alla moglie ammalata oncologica

di Marina Crisafi - Il legittimo impedimento per l'avvocato non va inteso soltanto dal punto di vista materiale ma anche "umano e morale", per cui tra le cause di assoluta impossibilità a comparire in udienza rientra senz'altro quella di accompagnare e assistere la moglie malata oncologica.

A precisarlo è la quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 18069/2015 pubblicata ieri, accogliendo il ricorso di un uomo avverso l'inammissibilità dell'appello proposto contro la sentenza di condanna emessa dal Gip del tribunale di Gela,  in ordine al reato di guida senza patente, per avere quest'ultimo disatteso la richiesta di rinvio del proprio difensore di fiducia per impedimento assoluto, ritenendolo illegittimamente non tale.

Una decisione, quella del Gip, con la quale, secondo la S.C., non si può convenire, giacchè il motivo addotto dal difensore, consistente nella necessità di accompagnare e assistere la moglie ricoverata in un centro oncologico presso una città diversa rispetto a quella in cui si celebrava il processo, deve essere considerato impedimento assoluto.

L'impossibilità a comparire in udienza da parte dell'avvocato, ha affermato infatti la Cassazione, "non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento ‘materiale' a partecipare all'udienza, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale, ovvero ad altra causa che impedisca la fisica presenza del difensore dovuta ad ostacoli di carattere logistico o sanitario, che prescinda da qualsiasi considerazione di situazioni che possano, sotto il profilo emotivo e umano, essere ritenute anch'esse di impedimento alla partecipazione attiva all'incarico affidatogli".

Laddove, infatti, si dovesse intendere per legittimo impedimento soltanto l'ostacolo "materiale" o "fisico", difficilmente, ha argomentato la Corte, "potrebbero ipotizzarsi situazioni diverse e riconducibili ad eventi gravi sotto il profilo "umano e morale", quale è da ritenersi senza dubbio l'accompagnamento del coniuge per una grave malattia, concomitante con il giorno dell'udienza, in una struttura ospedaliera posta a notevole distanza dal luogo di celebrazione del processo.

Peraltro, un evento simile negli altri ambiti professionali è considerato una causa per giustificare l'assenza dal lavoro, per cui non si comprenderebbe, ha proseguito la S.C., per quale motivo il difensore "al quale è attribuita una prestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, non possa usufruire di analogo trattamento".

Pertanto, anche "l'assoluta impossibilità del difensore a comparire in udienza, là dove la sua presenza sia prevista dalla legge - può essere ascrivibile, hanno concluso i giudici di legittimità annullando la sentenza impugnata - a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale". 


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