di Marina Crisafi - Tute e divise di lavoro, quando assolvono alla funzione di "dispositivi di protezione individuale", vanno lavate dal datore. A ribadire l'obbligo stabilito dalla legge, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi professionali, è la Cassazione con la sentenza n. 8585 del 28 aprile scorso, respingendo il ricorso di una società operante nella raccolta e smaltimento di rifiuti avverso la decisione della Corte d'Appello di Cagliari che riconosceva il risarcimento dei danni ai dipendenti per l'inadempimento dell'azienda in merito alla manutenzione degli indumenti di lavoro.
Per la S.C., infatti, non è convincente la tesi della società secondo la quale la corte territoriale non aveva tenuto conto della differenza tra gli abiti consegnati e indossati dai lavoratori e i Dpi che erano "a perdere" e non avevano bisogno di lavaggi.
Per gli Ermellini, invece, non risultando alcun riferimento ad altri indumenti consegnati agli operatori ecologici al di fuori dei dispositivi di protezione individuale né che gli stessi fossero a perdere, ha ragione il giudice di secondo grado a confermare l'inadempienza del datore di lavoro all'obbligo di provvedere alla manutenzione degli indumenti consegnati ai lavoratori ivi compreso il lavaggio.
Obbligo che nasce ex lege, hanno sottolineato dal Palazzaccio, poiché a norma prima dell'art. 379 del d.p.r. n. 457/1955 e dopo degli artt. 40 e 43, commi terzo e quarto, d.lgs. n. 626/1994, l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori deve essere garantita "non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa", per cui, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli abiti in uno stato di efficienza, "esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni".
Essendo, dunque, acclarato l'inadempimento, ha concluso la S.C. respingendo il ricorso, bene ha agito la corte territoriale nel ritenere l'azienda tenuta a risarcire il danno ai lavoratori, quantificandolo attraverso apposita Ctu che ha stimato i costi sostenuti dagli stessi per provvedere personalmente al lavaggio degli indumenti.
Cassazione testo sentenza n. 8585/2015