A tale soluzione, ritenuta dal Tribunale romagnolo "l'unica soluzione idonea per tutelare al massimo la tranquillità e serenità della minore", conseguiva altresì l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese di natura straordinaria, gravanti sui genitori in parti uguali.
Per risolvere la vicenda, si ricorda, il giudice disponeva una CTU atta ad accertare la capacità genitoriale dei coniugi e stabilire il miglior regime di affidamento della minore nell'esclusivo interesse della stessa, all'esito della quale emergeva chiaramente la necessità di instaurare un rapporto genitoriale paritetico per ridurre la conflittualità tra i coniugi e salvaguardare l'interesse della figlia. A ben vedere, si tratta della mera applicazione letterale degli artt. 337 ter e quater c.c., secondo cui il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e l'affidamento può essere disposto in via esclusiva unicamente se ciò è conforme all'interesse del minore.
L'ordinanza del Tribunale di Ravenna, quindi, è il sorprendente risultato della corretta applicazione del diritto: ricollocando nel giusto rapporto di regola ed eccezione l'affido condiviso e quello esclusivo anche nelle situazioni di grave conflittualità coniugale, si pone in contrasto con la giurisprudenza assolutamente predominante e ribadisce il diritto del minore alla bigenitorialità, che assicura agli stessi genitori pari dignità attribuendo i medesimi diritti e i medesimi doveri ad entrambi.
Avv. Laura Bazzan
Vedi anche: L'affidamento condiviso dei figli