Legittimo il licenziamento del lavoratore che usufruisce dei permessi ex legge 104 ma che invece di prestare assistenza al familiare disabile se ne va a una serata danzante.
Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza 8784/15) evidenziando che non ha alcun rilievo il tipo di assistenza che il lavoratore deve prestare in concreto. Nella fattispecie è risultato pacifico che il giorno del permesso retribuito era stato richiesto per soddisfare esigenze che non hanno nulla a che vedere con l'assistenza.
Il lavoratore, a sua discolpa, aveva sostenuto che alcune ore del permesso retribuito erano state effettivamente utilizzate per assistere la madre. Questo però, secondo gli Ermellini, non cambia i termini della questione dato che comunque il permesso è stato utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali era stato riconosciuto.
La Cassazione sottolinea il particolare disvalore sociale di tale condotta che finisce con il porre a carico della collettività dei costi per soddisfare esigenze personali. I permessi ex legge 104 sono infatti retribuiti in anticipo dal datore di lavoro ma poi è sull'ente previdenziale che i relativi costi vanno a gravare.
Inoltre, rimarca la Corte, un simile comportamento costringe il datore di lavoro a dover riorganizzare il lavoro costringendo altri dipendenti (che devono sostituire il lavoratore assente) a un maggiore impegno nella prestazione lavorativa.
In ogni caso ciò che maggiormente rileva ai fini del licenziamento è che tale condotta va a compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro ponendo in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa.
Vedi anche: La legge 104: i permessi retribuiti. Ecco un breve vademecum. In allegato il testo della legge
Cassazione Lavoro, testo sentenza 8784/2015