Nicolò Vallini Vaccari
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Con la sentenza n. 642 del 16 gennaio 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto l'annosa questione relativa al preteso vizio di motivazione dei provvedimenti giudiziari che riportano testualmente le argomentazioni di un atto di parte.
La sentenza in commento, in particolare, ha rigettato il primo motivo di ricorso di una società che, impugnata una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria del Lazio, ne ha dedotto la nullità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, affermando che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione in quanto quella esposta in sentenza sarebbe meramente apparente, limitandosi essa a riportare le deduzioni contenute nell'atto di controparte.
La decisione delle Sezioni Unite, invero, si inserisce in un filone di provvedimenti, anche legislativi, che sono diretti a enfatizzare il principio della sinteticità delle decisioni giudiziarie, in modo da renderle, da un lato, rispettose di quel nucleo motivazionale minimo che consenta di verificare la correttezza logica e la congruità della decisione e, dall'altro, sufficientemente motivate con riferimento ai contenuti di cui all'art. 132 c.p.c. ed agli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza della precedente formulazione della medesima norma.
Tra i primi interventi normativi in tema di sinteticità, peraltro, non può che richiamarsi la Legge n. 69/2009, che ha modificato la lettera d) della disposizione in commento, eliminando il riferimento allo svolgimento del processo, che può ora essere omesso, con la conseguenza che il contenuto della sentenza risulta ridotto all'epigrafe, all'indicazione delle conclusioni delle parti, alla parte motiva (con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto) e, infine, al dispositivo (sul tema, COMOGLIO, "Ideologie consolidate e riforme contingenti del processo civile, in RDPC, 2010, 521 ss., spec. 541; G.F. RICCI, "La riforma del processo civile", Torino, 2009, 27).
Proprio sulla motivazione della Sentenza, prima della pronuncia delle Sezioni Unite, già era intervenuto il Legislatore con la predetta Legge n. 69/2009, che nel modificare (anche) l'art. 118 disp. att., ha per l'appunto precisato che la motivazione della sentenza consta nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ed ora, l'onere di rielaborazione ‘testuale' dei magistrati è stato ulteriormente ridotto.
Il grimaldello utilizzato dalle Sezioni Unite, in particolare, viene individuato nella disciplina del diritto d'autore.
Infatti, la Suprema Corte, una volta richiamate le riforme legislative e le pronunce giudiziarie che sono intervenute in tema di sinteticità delle sentenze e una volta osservata la natura ormai ‘sociale' dei provvedimenti giudiziari (sempre più connessi a "...non univoche suggestioni culturali..." sempre più sentite dalla collettività in ragione della crescente influenza mediatica e, in generale, extraprocessuale dei provvedimenti giudiziari, che sembrano costituire, dice la Suprema Corte, "...la risposta a domande eterogenee che sono fuori del singolo processo, divenendo ambiguo e simbolico terreno di confronto intorno al quale soprattutto si misura l'aspettativa di giustizia..."), ha affermato che "...la sentenza non è un'opera dell'ingegno di carattere creativo appartenente ‘alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia' e pertanto, a norma dell'art. 2575 c.c., non può essere oggetto del diritto d'autore nelle due espressioni (morale e patrimoniale) considerate dal legislatore. E ciò perchè, al di là di quanto effettivamente creativo ed originale sia eventualmente riscontrabile nei contenuti e nelle modalità espressive utilizzate in una sentenza, essa non viene in considerazione per l'ordinamento come opera letteraria bensì quale espressione di una funzione dello Stato, come d'altro canto accade per gli atti amministrativi e legislativi nonché per gli atti dei rispettivi procedimenti prodromici....".
Di conseguenza, motiva la Corte con riguardo alla disciplina civilistica, "...la sentenza può essere citata, riportata, ripresa e richiamata in altri scritti senza che si ponga alcun problema di diritto d'autore (né sotto il profilo patrimoniale né) sotto il profilo morale, ossia con riferimento alla rivendicazione della paternità dell'opera; nella sentenza non assume rilievo l'eventuale ‘originalità' dei contenuti e/o delle relative modalità espressive; nella sentenza può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo (perizie, prove testimoniali, scritti difensivi) senza che, sotto entrambi gli aspetti (cioè sia con riguardo alla sentenza che all'atto nella stessa riportato), si ponga un problema di individuazione (in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu artistiche...".
Evidenti sono le implicazioni pratiche.
Il giudice, ora, nel motivare le proprie decisioni, ben può limitarsi a richiamare testualmente gli atti di parte, facendo proprie le argomentazioni ivi riportate, salvo l'onere del magistrato di palesare che detti contenuti sono riconducibili al proprio pensiero ed al proprio libero convincimento.
La motivazione della sentenza, insomma, non deve per forza essere ‘originale' ed ‘inedita', ma deve essere attribuibile al giudice che l'ha redatta (con tutte le relative conseguenze anche in termini di responsabilità), costituendo manifestazione ufficiale della volontà dello Stato, che attraverso il giudice si esprime, tenuto conto che l'attribuibilità di un certo pensiero al giudice è cosa diversa dalla ‘paternità' delle relative modalità espressive, neppure richiesta dal codice né tutelata dal diritto d'autore.
Sempre più spesso, pertanto, verranno emesse sentenze "copia e incolla" degli atti processuali; ma ciò, a ben vedere, non può che portare benefici.
I magistrati, infatti, saranno esonerati dalla (costante) attività di rielaborazione degli atti di parte, venendo meno quell'imbarazzo che i giudici provano nel riportare in un proprio provvedimento le argomentazioni di uno solo dei procuratori (e che prima della sentenza in commento li costringevano a ricercare, ad esempio, precedenti giurisprudenziali diversi da quelli richiamati dagli avvocati nei loro atti, per dimostrare di aver approfondito le questioni di causa).
Gli avvocati, dal canto loro, potranno trovare nella decisione della Suprema Corte non solo un ulteriore motivo di sforzo deduttivo ed espressivo, ma anche, eventualmente, una ragione di vanto ed orgoglio, quando vedano riportate testualmente dal giudice, nel provvedimento conclusivo di un giudizio, le ragioni di diritto e di fatto dedotte in un proprio atto processuale.
Dott. Nicolò Vallini Vaccari
Studio Legale Vallini Vaccari
Verona, Via Valpantena 28
avv.vallinivaccari@gmail.com
Vedi anche: Sentenze copia-incolla: ecco quando il magistrato può essere censurato
Cassazione Sezioni Unite, testo sentenza 642/2015