La modifica delle condizioni economiche stabilite in un accordo di separazione consensuale sono possibili solo se sopravvengono giustificati motivi senza i quali la domanda di revisione non può essere accolta.
È quanto stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione (n. 8839/2015) rimarcando come nel caso in esame
i giudici di merito, non solo hanno revocato l'obbligo di contribuzione senza accertare il sopravvenire di fatti nuovi ma hanno addirittura escluso che vi fosse stato un peggioramento delle condizioni economiche come indicato nella domanda di revisione.
Secondo gli ermellini, inoltre, la corte d'appello è incorsa nel giudizio di extrapetizione, avendo in sostanza "provveduto su un oggetto - la sussistenza in concreto dei presupposti dell'obbligo di versamento del contributo alle spese di abitazione, che è cosa diversa dalla revoca del medesimo - estraneo al giudizio di revisione di cui agli articoli 156, ultimo comma, codice civile e 710 e 711, ultimo comma, codice di procedura civile.
Nella fattispecie la corte d'appello di Bologna aveva "rivisitato" l'accordo che coniugi avevano preso in sede di separazione revocando l'obbligo dell'ex marito di versare un contributo alla ex consorte per far fronte alle spese di affitto.
Ma per la Cassazione la corte d'appello non poteva accogliere una domanda di revisione senza aver prima accertato se fossero sopravvenuti fatti giustificativi di un nuovo assetto dei rapporti patrimoniali.