Ancora una pronuncia della Corte di Cassazione in materia di parti comuni.
Questa volta la Corte ha chiarito che non serve una maggioranza qualificata per autorizzare il condomino a mantenere un climatizzatore sul muro comune dell'edificio.
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 8857 del 4 maggio 2015) deve ritenersi consentito un uso più intenso del bene comune da parte del singolo condomino specialmente in un caso come quello preso in esame dove l'ingombro è il minimo e non lede il decoro architettonico del fabbricato essendo stato collocato in una zona distante rispetto all'androne del palazzo.
Del resto è noto che il singolo condomino può servirsi delle cose comuni, apportando, a proprie spese, anche le modifiche necessarie per il miglior godimento, a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini lo stesso godimento (vedi la guida: Cosa sono le parti comuni del condominio)
Per quanto riguarda invece il decoro architettonico la stessa Cassazione in una precedente pronuncia aveva già precisato che I condizionatori posti all'esterno della facciata condominiale possono violare il decoro architettonico (vedi sentenza n. 20985/2014)
Vedi anche: Per installare una parabola sul balcone o sul tetto condominiale serve l'autorizzazione dell'assemblea?