Va consentito un uso più intenso del bene comune da parte del singolo specie se ingombro è minimo e non lede il decoro architettonico

Ancora una pronuncia della Corte di Cassazione in materia di parti comuni.

Questa volta la Corte ha chiarito che non serve una maggioranza qualificata per autorizzare il condomino a mantenere un climatizzatore sul muro comune dell'edificio.

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 8857 del 4 maggio 2015) deve ritenersi consentito un uso più intenso del bene comune da parte del singolo condomino specialmente in un caso come quello preso in esame dove l'ingombro è il minimo e non lede il decoro architettonico del fabbricato essendo stato collocato in una zona distante rispetto all'androne del palazzo.

Del resto è noto che il singolo condomino può servirsi delle cose comuni, apportando, a proprie spese, anche le modifiche necessarie per il miglior godimento, a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini lo stesso godimento (vedi la guida: Cosa sono le parti comuni del condominio)


Per quanto riguarda invece il decoro architettonico la stessa Cassazione in una precedente pronuncia aveva già precisato che I condizionatori posti all'esterno della facciata condominiale possono violare il decoro architettonico (vedi sentenza n. 20985/2014

Vedi anche: Per installare una parabola sul balcone o sul tetto condominiale serve l'autorizzazione dell'assemblea? 


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