di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 8867 del 4 Maggio 2015.
Quando un evento imprevedibile può considerarsi tale da consentire a una parte di liberarsi dagli impegni contrattuali?
Nel caso di specie il partecipante a un corso di inglese in aula, a seguito dell'improvviso ammalarsi della figlia (poi deceduta per leucemia), pur avendo versato un acconto non aveva poi voluto saldare adducendo di non aver potuto usufruire del corso di inglese per le gravi condizioni di salute della propria figlia minorenne che si era ammalata di leucemia acuta.
Inizialmente il giudice di pace aveva respinto la domanda della società che chiedeva il pagamento degli importi dovuti per il corso, mentre importi delle elezioni. Il verdetto veniva però ribaltato in sede d'appello.
Nel merito il giudice ha ritenuto che l'evento in questione non avrebbe potuto generare effettiva impossibilità di fruizione della prestazione. Piuttosto vi è stato un "sopravvenuto disinteresse, un disagio psicologico e difficoltà di apprendimento".
In particolare l'interessato non avrebbe eccepito a sua difesa la sopravvenienza di un vero e proprio squilibrio psicolofisico personale quanto si sarebbe limitato a evidenziare la condizione della figlia.
Avverso tale sentenza l'interessato propone ricorso in Cassazione.
Condizione essenziale per pretendere la prestazione, da entrambe le parti, è la conservazione di un equilibrio sinallagmatico.
La Suprema corte in sentenza esclude da un lato la possibilità di invocare una impossibilità sopravvenuta della prestazione, dall'altro chiarisce il concetto e la portata dell'istituto della presupposizione spiegando che: "la presupposizione è configurabile quando, da un lato, un'obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso (…) come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio e, dall'altro, il venir meno o il verificarsi della situazione stessa sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno e dell'altro".
Non integrando il caso di specie tale situazione, dato che l'evento che ha colpito la figlia non ha correlazione con il corso di lingue che doveva seguire il genitore, il ricorso viene rigettato.
Qui di seguito il testo integrale della sentenza.
Vai al testo della sentenza 8867/2015