di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 8928 del 5 Maggio 2015.
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'illegittimità del licenziamento per sproporzione.
Nel caso preso in esame con la sentenza in oggetto è stato dichiarato illegittimo per sproporzione il licenziamento irrogato al lavoratore che, nonostante il diniego dell'azienda, si è assentato dal lavoro per assistere la madre malata dopo aver presentato istanza ex legge 53/2000.
Il diniego era infatti basato su mera irregolarità della domanda, la quale non avrebbe tenuto conto della circostanza che il CCNL di riferimento avrebbe qualificato tali permessi come non retribuiti, mentre la domanda del lavoratore non corrispondeva a tale parametro.
La Suprema corte, nel respingere il ricorso proposto dall'azienda e dunque nell'avallare il ragionamento interpretativo già operato dalla Corte di merito, rileva come il principio di prevalenza della sostanza sulla forma imponga al giudice di vagliare la sussistenza di eventuali ipotesi alternative rispetto alla soluzione prospettata dal datore di lavoro, parte forte del rapporto.
Ed è palese che lo stesso avrebbe sicuramente potuto risolvere la situazione a mezzo provvedimenti alternativi, non certo giungendo ad irrogare la sanzione massima del licenziamento individuale.
Per questi motivi, "la vicenda avrebbe potuto rivenire agevole e rapida soluzione ove la società, anziché insistere, fino alle estreme conseguenze, nel pretendere dal lavoratore l'invio dell'istanza adeguata all'istituto cui intendeva fruire, ne avesse consentito la fruizione accompagnandola con la precisazione che, inn conformità alla disciplina contrattuale dell'istituto medesimo, non avrebbe dato corso al pagamento della retribuzione per il relativo periodo".Qui di seguito il testo della sentenza.
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