Spetta al cliente dimostrare l'inadeguatezza dell'avvocato, altrimenti va corrisposto anche il compenso per l'attività stragiudiziale prestata

di Marina Crisafi - È compito del cliente dimostrare che il proprio avvocato non ha portato a termine il mandato con diligenza, altrimenti, se il compenso richiesto rientra nei parametri va corrisposto. E ciò anche se il legale ha tirato l'incarico "per le lunghe" per via di trattative stragiudiziali che, laddove desunte anche in via presuntiva, rientrano pacificamente nel mandato.

Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza n. 9237 pubblicata poche ore fa, pronunciandosi su una vicenda di separazione personale che ha messo "l'uno contro l'altro" anche un legale e la sua (ex) cliente.

Non soddisfatta della tutela ricevuta, la donna infatti è arrivata sino al terzo grado di giudizio per sentir dichiarare che il suo difensore aveva travalicato il mandato conferitogli riguardante la sola separazione con addebito a carico del marito, dilatando indebitamente l'incarico per aver avviato una serie di trattative stragiudiziali con l'ex coniuge e il suo commercialista, finalizzate ad una composizione bonaria, non richiesta.

Ma per i giudici del Palazzaccio, risultando dagli atti la prova in via presuntiva del consenso prestato dalla donna alla coltivazione delle trattative e quindi del conferimento di un incarico di cura di affari ben più ampio di quello che la stessa sosteneva di avere affidato al proprio legale, non c'è dubbio sulla "conformità a mandato dell'impegno profuso dal professionista nel tentativo di ottenere una soluzione consensuale della vicenda anche in ragione delle esigenze di tutela della figlia minore".

Quanto al compenso per l'attività extragiudiziale svolta, contestato dall'ex cliente, gli Ermellini hanno rammentato che "in tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, è il cliente che deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza". In caso contrario, le singole voci, risalendo la controversia

alla vigenza delle tariffe forensi, ha proseguito la S.C., "ben possono essere liquidate al di sopra del minimo tariffario". Soltanto, laddove il professionista richieda compensi al di sopra del massimo previsto "deve fornire, a norma dell'art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell'ambito dei parametri previsti".

Per cui considerato che nella fattispecie, il compenso richiesto è superiore al minimo ma inferiore al massimo, alla donna non resta che saldare le competenze del proprio legale e pagare anche le spese di giudizio. 


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