di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 9119 del 6 Maggio 2015.
Il caso esaminato dalla Corte con la sentenza in oggetto, riguarda una domanda di risarcimento del danno subito da paziente affetta da cancro, diagnosticato con ritardo. La paziente eta poi deceduta in corso di causa.
La sentenza offre alcuni spunti di riflessione circa l'onere della prova nei casi di responsabilità medica.
Il giudice d'appello aveva rigettato la domanda risarcitoria a fronte di presunto mancato raggiungimento della prova sul quantum risarcitorio anche se i giudici di merito avevano rigettato una istanza perché fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio.
La Suprema corte ricorda che "chi domanda il risarcimento del danno ha l'onere, a pena di nullità della citazione, di descrivere il danno, non certo di quantificarlo. La quantificazione del danno da parte dell'attore è deduzione utile ma non necessaria, ai fini della validità dell'atto di citazione. Quel che unicamente rileva è che sia descritto l'ubi consistam del danno".
Nella specie, si era richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale alla salute ed i giudici avrebbero dovuto ammettere la richiesta CTU. Rigettando l'istanza di parte attrice alla disposizione di ctu e subito dopo respingendo la sua domanda di risarcimento perchè non provata la Corte di merito ha violato il fondamentale principio secondo il quale "il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere della prova i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta". Il ricorso è dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio.
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