Il superamento della presunzione | Il concorso di colpa | La solidarietà passiva fra conducente e proprietario | Il concetto di circolazione | La prescrizione

L'obbligo di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli configura un tipico esempio di responsabilità extracontrattuale - o cosiddetta aquiliana -, fondata sul principio generale del neminem laedere (art. 2043 codice civile). 

Con una serie di presunzioni iuris tantum e iuris et de iure, i quattro commi dell'art. 2054 c.c. pongono a carico del proprietario (o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio [art. 2054 3° comma]) - ed eventualmente del conducente, se persona diversa dal primo - di qualunque veicolo non marciante su rotaie, la responsabilità per i danni prodotti nei confronti di oggetti e persone terze e occupanti del veicolo stesso.

Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, che cioè - salvo prova contraria nei casi previsti dai primi tre commi dell'articolo - collega un accadimento ad un soggetto, indipendentemente dal comportamento di questi e prescindendo dagli elementi soggettivi di dolo e colpa.

Il superamento della presunzione: La prova del tentativo di evitare il danno

Il primo comma dell'art. 2054, ad esempio, recita che il conducente è obbligato a risarcire il danno, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. L'ultima frase del periodo ammette quindi la possibilità per la parte di dimostrare non solo di aver tenuto un comportamento corretto, ma di essersi impegnato attivamente a cercare di prevenire ogni conseguenza dannosa della propria circolazione.

Il concorso di colpa - art. 2054, 2° comma

Anche il successivo secondo comma, stabilendo che ‘nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli', ammette la prova liberatoria da parte di entrambi i soggetti coinvolti - in mancanza della quale ciascuno dei due sarà tenuto a rifondere i veicoli danneggiati in percentuale del 50%. In pratica, si procederà alla somma dei danni subiti dall'uno e l'altro veicolo, dividendo poi il totale per due.

Vedi anche:
» Cassazione: la controparte non si è fermata allo stop? Non basta per superare la presunzione del concorso di colpa - Licia Albertazzi - 07/12/14
» Cassazione: presunzione di concorso di colpa e danno riflesso nel risarcimento del danno da sinistro stradale - Licia Albertazzi - 11/11/14

» Cassazione: l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non basta a superare la presunzione del concorso di colpa - C.G. - 14/03/14
» Cassazione: incidente stradale, presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 cod. civ. e mancata risposta all'interrogatorio - Licia Albertazzi - 22/08/13
» Responsabilità da sinistri stradali: velocità eccessiva e concorso di colpa - C.G. - 12/08/13

Solidarietà passiva fra conducente e titolare del veicolo

Il 3° comma dell'art. 2054 ccodice civile prevede invece l'istituto della solidarietà passiva nel risarcimento fra titolare del veicolo e conducente dello stesso (quando si tratti di persone diverse), statuendo che ‘il proprietario del veicolo, o in sua vece l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà'. 

La ratio della norma in parola è chiaramente quella di favorire il soggetto danneggiato, il quale potrà quindi escutere indifferentemente conducente o proprietario (o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio) per l'intero importo.

Responsabilità per vizi di costruzione o di manutenzione. Una presunzione iuris et de iure

Il quarto comma, infine, prevede che ‘in ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo'.

Il concetto di ‘circolazione'

Quanto al fatto-presupposto del danno - la circolazione - recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che questa va intesa nel senso più lato di "idoneità del veicolo a circolare", ricomprendendo quindi nelle disposizioni di cui all'art. 2054 c.c. anche i danni cagionati da auto ferme o in sosta (Vedi: Cassazione: L'assicurazione deve risarcire anche i danni prodotti dai veicoli in sosta - sentenza n. 8620-2015) .

Prescrizione

Come da art. 2947 c.c., l'azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni. Se però il fatto è considerato dalla legge come reato (come ad esempio in cui ci sono danni alla persona che rientrano nella fattispecie del reato di lesioni colpose) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

In merito alla prescrizione si è discusso a lungo su quale termine si dovesse applicare nel caso in cui pur essendo il fatto considerato reato esso sia punibile solo a querela e la querela non sia stata proposta.

La Corte di Cassazione ha più volte modificato il proprio orientamento ma le Sezioni Unite con la sentenza n. 27337/2008 (qui sotto allegata) hanno chiarito che se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non è stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato dato che il giudice, in sede civile, può accertare incidenter tantum la sussistenza del reato stesso.

Testo sentenza Sezioni Unite n. 27337/2008

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