Non può essere dichiarata la risoluzione per morosità del contratto di locazione ad uso commerciale se il conduttore ha pagato con bonifico bancario e non presso il domicilio del locatore come previsto contrattualmente.
È quanto afferma la Corte d'Appello di Napoli con la recente sentenza numero 1727/2015.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado il locatore, lamentando il mancato pagamento per oltre sei mesi dei canoni, aveva ottenuto la risoluzione del contratto e la condanna del convenuto al pagamento degli arretrati.
In appello il conduttore argomentava di aver adempiuto alla sua obbligazione tramite bonifico bancario, dopo avere esperito infruttuosamente diversi tentativi di pagamento in contanti, sia pure in ritardo, presso il domicilio del locatore.
Ribaltando la decisione di primo grado, il giudice d'appello ha accolto il ricorso del conduttore condannando il proprietario a restituire l'immobile.
Il pagamento a mezzo bonifico bancario equivale per il giudice di secondo grado ad un'offerta non formale ex articolo 1220 c.c. idonea ad impedire la risoluzione per inadempimento in quanto connotata dei caratteri della serietà consistita nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella disponibilità della parte creditrice, nonché nella comunicazione tramite tempestivo telegramma di tale fatto alla medesima.
Il fatto che l'accredito sul conto fosse precedente alla notifica dell'intimazione di sfratto esclude che si verta nell'ipotesi del terzo comma dell'articolo 1453 c.c. La circostanza che il proprietario abbia restituito la somma con vaglia postale di cui ha offerto prova non è sufficiente a far ritenere legittimo il suo rifiuto perché avrebbe dovuto chiarire qual era il giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva, che lo ha indotto a restituire una somma che ormai aveva definitivamente incamerato prima che il giudizio iniziasse.
Ciò in linea con una consolidata giurisprudenza secondo la quale nei contratti a prestazioni corrispettive, il contraente non inadempiente non può, prima di proporre la domanda di risoluzione del contratto, rifiutare l'adempimento tardivo dell'altro contraente qualora una idonea offerta di adempimento sia intervenuta.
Giovanna Molteni