- 1. Cos'è l'azione per l'adempimento contrattuale
- 2. I presupposti dell'azione per l'adempimento
- 3. Rapporti tra azione di adempimento e di risoluzione
Cos'è l'azione per l'adempimento contrattuale
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L'azione di adempimento, detta anche azione di manutenzione del contratto, mira alla conservazione del negozio giuridico e consiste in una domanda giudiziale di condanna all'esecuzione delle prestazioni in esso dedotte.Con il vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, più precisamente, l'attore avrà il titolo per ottenere il dare, facere o non facere oggetto dell'obbligazione e il contestuale risarcimento del danno subìto a causa del ritardo nell'adempimento mentre sarà a sua volta tenuto, da un lato, a ricevere la prestazione di controparte e, dall'altro, ad eseguire la prestazione dovuta (sempre che, ovviamente, non abbia già provveduto ad adempierla).
I presupposti dell'azione per l'adempimento
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Presupposti per l'esercizio dell'azione sono, evidentemente, la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, il ritardo nell'adempimento della prestazione e l'attuale possibilità di adempiere l'obbligazione. Invero, se per effetto del ritardo l'adempimento non fosse più possibile o il contraente avesse perso l'interesse ad ottenerlo, il rimedio esperibile sarebbe piuttosto quello della risoluzione del contratto, cui conseguirebbe la cessazione del vincolo contrattuale.
Rapporti tra azione di adempimento e di risoluzione
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La scelta tra adempimento del contratto o sua risoluzione spetta liberamente al contraente non inadempiente. Secondo quanto precisato dall'art. 1453 c. 2 c.c., tuttavia, mentre dopo aver chiesto l'adempimento la parte che invoca la condanna può sostituire a tale pretesa quella risolutoria, una volta domandata la risoluzione non può più chiedersi l'adempimento.In altre parole, la scelta della risoluzione ha effetto preclusivo sul successivo adempimento; ex art. 1453 c. 3 c.c., infatti, dalla data della domanda di risoluzione la parte inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Naturalmente, in tanto è ammissibile mutatio libelli in corso di causa in quanto la domanda di risoluzione formulata resti nell'ambito degli stessi fatti già posti a fondamento della precedente domanda di adempimento.
La parte convenuta per l'adempimento, ove ne ricorrano i presupposti, può sollevare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.; in tal caso, si renderà necessaria una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti per determinare quale tra i contraenti si sia reso responsabile della trasgressione più grave "tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, e quindi, degli interessi che le parti perseguono nella stipula" (Cass. civ. 22 gennaio 2009, n. 1618).