di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 9547 del 12 Maggio 2015. La Suprema corte si esprime sul ricorso promosso dai danneggiati di un gravissimo incidente stradale occorso a Roma; un pullman di turisti turchi si sarebbe rovesciato a causa di un dislivello del manto stradale finendo contro un edificio, provocato la morte di 12 persone e il ferimento di molte altre. Nei gradi di merito la responsabilità era stata ascritta in solido al conducente (il quale, nonostante il segnale acustico di malfunzionamento dei freni, ha proseguito la marcia) e al proprietario del mezzo. Gli interessati ricorrono dunque in Cassazione per ivi sentir condannare in solido altresì il Comune di Roma ex art. 2051 cod. civ.
Nell'accogliere tale motivo di ricorso la Cassazione afferma come "la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sì che può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguono all'assenza o all'inadeguatezza di tali elementi di protezione". Ragionando in questi termini, non basterebbe, ai fini dell'integrazione del fortuito (che escluderebbe il nesso causale tra condotta ed evento dannoso, dunque la responsabilità a carico dell'ente gestore della strada) l'imprevedibilità del comportamento dell'autista. Il principio generale espresso dalla Corte è il seguente: "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (il principio generale) impone agli enti proprietari delle strade di provvedere al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, sulla base della normativa regolamentare emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". Data la complessità della questione e la lunghezza della sentenza, si rinvia alla sua lettura integrale.
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