Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6054 del 26 marzo 2015 qui sotto allegata
Giovanna Molteni 

Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento non trova applicazione nel caso di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore.


Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6054 del 26 marzo 2015. 


Nel caso di specie, a seguito di un controllo operato dall'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione fiscale di una società, era emerso che l'ammontare dei ricavi dichiarati era sensibilmente diverso da quello derivante dall'applicazione degli studi di settore in relazione all'attività svolta dalla contribuente e, fallito l'accordo volto alla definizione con adesione in seno al contraddittorio appositamente instaurato, l'ufficio ha accertato maggiori ricavi ai fini IRES, Iva ed Irap, irrogando le relative sanzioni. 


La locale Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso e quella regionale ha rigettato l'appello della contribuente, affermando il regolare svolgimento del contraddittorio e l'inapplicabilità del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente. La società propone ricorso lamentando la violazione del suddetto articolo 12. 


Il giudice di ultima istanza rigetta il ricorso ed esprime un principio di diritto in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "in tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, non è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente prima dell'emissione dell'avviso".

Giovanna Molteni

Cassazione testo ordinanza n. 6054/2015
Giovanna Molteni

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