Commette violazione della privacy l'ente locale che trasferisce i dati sensibili di un soggetto senza cifratura o codici identificativi

di Marina Crisafi - Lui diventa lei e cambia residenza. Il vecchio comune trasferisce al nuovo l'intero "fascicolo" comprensivo anche del cambio di sesso, al fine dell'aggiornamento delle liste elettorali. Per la Cassazione è evidente la violazione della privacy e il comune dovrà risarcire ben 75mila euro. Con la sentenza n. 9785 depositata ieri, la S.C. ha dato ragione alla donna che aveva trascinato in giudizio l'ufficio elettorale di un comune siciliano per aver illegittimamente trasmesso alla nuova amministrazione tutto il suo fascicolo personale, contenente oltre ai dati anagrafici anche quelli "super sensibili" riguardanti il cambio di sesso consentendo così che terzi soggetti ne venissero a conoscenza e perpetrando una violazione del proprio diritto alla riservatezza.

Ripercorrendo tutta la normativa sulla privacy, la prima sezione civile ha affermato che, se il dettato della l. n. 675/1996 in merito alla diffusione dei dati sensibili ha già previsto "una regolamentazione assai ampia e significativa", alla stessa soccorrono anche le modifiche apportate dal d.lgs. n. 135/1999, che si muovono nel senso di "una maggiore tutela del soggetto interessato anche con riferimento alle finalità di rilevante interesse pubblico

", tra cui in primis l'art. 22, che impone appunto che i dati personali sensibili debbano essere trattati "con tecniche di cifratura o con codici identificativi che permettano l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità". Ciò, particolarmente, quanto ai "dati attinenti alla vita sessuale e alla salute, anche se non contenuti in banche dati o non trattati con mezzi elettronici o comunque automatizzati" che vanno conservati separatamente dagli altri. Disposizioni che, peraltro, sono state confermate dal successivo d.lgs. n. 196/2003.

Non basta, dunque, a "scagionare" il comune, ha sostenuto la S.C., che lo stesso si sia limitato a trasmettere il fascicolo personale della ricorrente.

Anche se è pacifico che l'aggiornamento delle liste elettorali è un'attività di rilevante interesse pubblico, è altrettanto evidente, hanno affermato infatti da piazza Cavour, che il comune avrebbe dovuto scrupolosamente rispettare le prescrizioni della legge: per cui "l'inadeguatezza nel trattamento dei dati" all'atto del trasferimento all'altro ente e le modalità stesse di trasferimento "costituiscono sicuramente comportamento illegittimo che al di là del successivo comportamento del comune ricevente ha contribuito alla determinazione del danno occorso all'odierna resistente secondo le regole inerenti al rapporto di causalità di cui agli articoli 40, 41 c.p.".

In definitiva, quindi, per il comune il ricorso è bocciato e per la donna è disposto un maxirisarcimento di 75mila euro. 


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