Il cd. patto di gestione della lite è l'accordo accessorio, previsto da apposita clausola contrattuale nelle polizze per la responsabilità civile
Avv. Laura Bazzan - Il cd. patto di gestione della lite è l'accordo accessorio, previsto da apposita clausola contrattuale nelle polizze per la responsabilità civile, con il quale si conviene che l'eventuale controversia - sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale - possa essere gestita dall'assicuratore in nome dell'assicurato, tanto in sede civile quanto in sede penale, fino a quando ne abbia interesse, all'uopo conferendogli il potere di nominare legali o tecnici e di avvalersi di tutti i diritti e le azioni spettanti allo stesso assicurato. In realtà, l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato è previsto in via generale dall'art. 1917 c. 1 c.c. anche qualora l'assicuratore non abbia assunto direttamente la difesa dell'assicurato e, pertanto, anche in assenza di specifico patto di gestione della lite. Il criterio di ripartizione delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicurato è precisata dall'art. 1917 c. 3 c.c.: l'assicuratore risponde nei limiti del quarto della somma assicurata e per l'eccedenza è tenuto l'assicurato salvo che la somma dovuta al danneggiato superi il capitale assicurato, nel qual caso le spese giudiziali debbono essere suddivise tra assicuratore ed assicurato in proporzione all'interesse di ciascuno. Si tratta di una disposizione che, per espressa previsione dell'art. 1932 c.c., non può essere derogata se non in senso più favorevole all'assicurato; l'eventuale disciplina peggiorativa prevista dal contratto
, infatti, verrebbe sostituita di diritto da quella legale. In proposito, invero, la giurisprudenza di merito ha più volte avuto modo di rilevare che, poichè l'art. 1917 c. 3 c.c. non distingue l'ipotesi in cui l'assicuratore assuma o meno la gestione della lite, lo stesso assicuratore non può sottrarsi all'obbligo di concorrere alle predette spese semplicemente rinunciando alla gestione della lite.


L'inadempimento dell'assicurato


Il patto di gestione della lite comporta per l'assicurato, oltre al generale obbligo di informare tempestivamente e compiutamente l'assicuratore del sinistro, anche il preciso obbligo di non intervenire direttamente nella gestione della vertenza senza il preventivo consenso dell'assicuratore. Per effetto del contratto di assicurazione, infatti, il rischio viene trasferito dall'assicurato all'assicuratore che si trova così a dover sopportare le conseguenze economiche del debito da responsabilità dell'assicurato. In caso di violazione del patto di gestione per illegittima interferenza dell'assicurato, invece, lo stesso si troverebbe a dover sopportare le spese di cui all'art. 1917 c. 3 c.c.. Poiché con il patto di gestione della lite l'assicuratore ha facoltà di occuparsi della gestio soltanto in caso di suo interesse, è appena il caso di precisare che non costituisce violazione del patto l'azione giudiziale promossa dall'assicurato - pure in assenza di autorizzazione - per ottenere il risarcimento dei propri danni.
Nel caso in cui l'assicurato sia esposto per una somma superiore al massimale, inoltre, conserva il diritto di nominare un difensore di propria fiducia e seguire una strategia autonoma nonostante la vigenza del patto di gestione.


L'inadempimento dell'assicuratore


L'assicuratore è tenuto ad osservare un obbligo di diligenza valutabile fino al limite della colpa lieve nell'adempimento dell'obbligazione assunta con il patto di gestione della lite. Si tratta di una tipica obbligazione di mezzi per effetto della quale lo stesso assicuratore non è affatto vincolato a garantire l'esito favorevole della lite ma, qualora ne assuma la gestione, deve piuttosto valutare la fondatezza delle pretese avversarie adoperandosi positivamente per contrastarle, considerando, in particolare, anche l'opportunità di stipulare transazioni vantaggiose con il danneggiato. In caso contrario, la responsabilità per mala gestio, comporterà per l'assicuratore l'obbligo di risarcire il proprio cliente anche oltre il limite del massimale.

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