di Marina Crisafi - L'indennità di adozione per i liberi professionisti deve essere riconosciuta anche al padre adottivo, salvo che non sia stata richiesta dall'altro genitore. È questo l'unico limite in cui incorre il libero professionista per ottenere il beneficio previsto dall'art. 72 del d.lgs. n. 151/2001, secondo una recente sentenza della Corte d'Appello di Campobasso (n. 212/2014) che ha accolto il ricorso di un avvocato contro la Cassa nazionale forense.
La vicenda portata all'attenzione del giudice molisano traeva origine dal rigetto della richiesta del neo-papà alla Cassa a seguito dell'adozione di due minori. L'avvocato non demordeva e chiedeva quindi il riconoscimento giudiziale dell'indennità prevista a tutela della maternità e della paternità usando come grimaldello la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 385/2005) che, in tema di affidamento preadottivo e adozione, ha messo sullo stesso piano entrambi i genitori e basando la propria istanza "sul presupposto del riconoscimento dell'invocato diritto anche in favore dei liberi professionisti e anche per i casi di adozione, in paritaria alternativa alla madre". In primo grado, il tribunale condivideva le ragioni che avevano condotto la Cassa forense a non accogliere la richiesta, affermando che pur in presenza del principio inequivocabile della posizione di identità dei due genitori, la sentenza della Consulta era da considerarsi additiva e dunque necessitante di un intervento successivo del legislatore poiché non direttamente applicabile.
La Corte d'appello è invece di diverso avviso. E in virtù del principio affermato dal giudice delle leggi ha sancito che c'è una sola soluzione normativa da applicare al caso concreto e la stessa non necessita di ulteriori interventi legislativi per dare attuazione ad un diritto già riconosciuto ex lege. Per cui, essendo "l'astensione dal lavoro finalizzata, in caso di affidamento o adozione, non (anche) alla tutela della salute della madre biologica, ma unicamente ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino, va esteso anche al padre professionista il diritto all'indennità che l'art. 72 del d.lgs. n. 151/01 limitava alla sola madre professionista" ha spiegato la Corte, poiché, una volta affermata la paritaria posizione dei due genitori, corollario di tale principio è "in effetti unicamente, e semplicemente, quello per cui l'indennità di maternità può essere concessa solo ad uno dei due genitori". Né, del resto, ha concluso il Collegio, nella prospettiva delineata dalla Consulta, la norma di cui all'art. 72 "concede spazio all'immaginazione in ordine alla sua concreta applicazione".
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