La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10273/2004) ha stabilito che la sola relazione adulterina, nota e sopportata dall'altro coniuge, non costituisce necessariamente causa di addebito della separazione qualora, una volta cessata, sia stata superata dalle parti. I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "analoga considerazione non può farsi nell'ipotesi di una relazione adulterina che duri cinque o sei anni che, se inizialmente sopportata, può essere causa del fallimento del matrimonio a causa del suo protrarsi, posto che nessun coniuge è tenuto a sopportare per un tempo indefinito una situazione che necessariamente incide sul rapporto di fiducia che deve sussistere all'interno della coppia".
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