L'obbligo di diligenza; I soggetti del pagamento; L'adempimento parziale; Il tempo e il luogo dell'adempimento; Il pagamento con surrogazione
Avv. Laura Bazzan - L'adempimento costituisce la tipica forma di estinzione dell'obbligazione e consiste nel pagamento, ossia nell'esatta esecuzione della prestazione prevista. Tale istituto è disciplinato dagli artt. 1176 - 1229 c.c.
Ai sensi dell'art. 1176 c.c., nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, con ciò intendendosi un comportamento normalmente imputabile all'uomo medio; quando l'obbligazione afferisce all'esercizio dell'attività professionale, tuttavia, la diligenza viene commisurata alla natura dell'attività esercitata. È appena il caso di precisare che, di regola, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono obbligazioni di mezzi, di talché l'omessa diligenza del professionista non può essere indubbiamente desunta dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore ma deve essere rapportata al comportamento dell'homo eiusdem professionis et condicionis, salvo che la prestazione non implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso trova applicazione la regola di cui all'art. 2236 c.c. e il debitore risponde solo per dolo o colpa grave (cd. responsabilità attenuata). In deroga ai criteri codicistici, le parti possono specificamente prevedere un grado di diligenza più elevata o, viceversa, un grado di diligenza minore ma eventuali clausole di esonero o limitazione preventiva della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave sono da ritenersi nulle ex art. 1229 c.c.
Evidentemente, l'obbligazione deve essere eseguita dal debitore nei confronti del creditore. Qualora l'obbligazione abbia ad oggetto una prestazione fungibile, tuttavia, può essere adempiuta anche da un terzo, e ciò nonostante l'eventuale volontà contraria del creditore. Secondo quanto previsto dall'art. 1180 c. 2 c.c., invero, l'unica ipotesi in cui il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento del terzo si verifica quando il debitore abbia manifestato la sua opposizione; per contro, anche in presenza dell'opposizione del debitore, il creditore può ricevere il pagamento offertogli del terzo. L'adempimento libera il debitore soltanto quando, in applicazione dell'art. 1188 c.c., il pagamento è fatto al creditore (ovvero al suo rappresentante, al soggetto indicato dal creditore, o al terzo autorizzato all'esazione dalla legge o dal giudice). Il pagamento effettuato a soggetto non legittimato a riceverlo, pertanto, non libera il creditore salvo che lo stesso creditore lo ratifichi o ne abbia approfittato. Qualora il soggetto, pur non essendo legittimato, appaia tale in base a circostanze univoche, il pagamento nei suoi confronti libera il debitore di buona fede e chi ha indebitamente ricevuto il pagamento è a sua volta tenuto alla restituzione verso il vero creditore. L'ipotesi del cd. creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., più precisamente, trova applicazione quando sussistono le due condizioni dello stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e del convincimento del debitore, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto, invece, coincida con la situazione giuridica. Poiché l'adempimento è un atto dovuto, prescinde dall'elemento intenzionale e dalla capacità del solvens (art. 1191 c.c.), non così per il creditore: il pagamento all'incapace libera il debitore solo se questi prova che lo stesso pagamento è stato rivolto a vantaggio dell'accipiens (art. 1190 c.c.).
L'estinzione dell'obbligazione avviene unicamente a fronte di un pagamento integrale: il pagamento deve corrispondere esattamente alla prestazione dedotta in obbligazione. Per tale ragione, l'art. 1181 c.c. precisa che il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento parziale anche in caso di prestazione divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Di norma, il tempo dell'adempimento è indicato nel titolo dell'obbligazione. In tal caso, ex art. 1184 c.c., il termine si presume stabilito a favore del debitore, ove non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi. L'operatività della presunzione del favor debitoris ha un'importante ricaduta pratica: mentre il debitore può adempiere in qualsiasi momento precedente o uguale alla scadenza prevista, il creditore non può esigere la prestazione prima di allora. Ciò è confermato anche dall'art. 1185 c.c. nella misura in cui prevede da un lato, che il creditore possa pretendere l'adempimento prima della scadenza soltanto qualora il termine sia stato esclusivamente stabilito in suo favore; dall'altro, che il debitore che abbia adempiuto anticipatamente non possa ripetere quanto prestato. Quando, pur in presenza di un termine a favore del debitore, questi divenga successivamente insolvente, o abbia diminuito le garanzia prestate, o non abbia dato le garanzie promesse, il creditore può esigere immediatamente la prestazione (art. 1186 c.c.). La prestazione può essere esigibile immediatamente anche nel caso in cui il termine non sia stato convenzionalmente fissato, giusto disposto art. 1183 c.c., ma se la fissazione del termine si rende necessaria in virtù degli usi o per la natura della prestazione, ovvero per il modo o il luogo della prestazione, vi provvede il giudice. La mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere eseguita, tuttavia, non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale e all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo lasso temporale dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivata (cfr. Cass. civ., 27 gennaio 2003). Rispetto al luogo dell'adempimento, è necessario rilevare come in primis debba aversi riguardo alla volontà delle parti, in secundis agli usi, in tertiis alla natura della prestazione o altre circostanze. I criteri suppletivi di cui all'art. 1182 cc. 2, 3 e 4 c.c., pertanto, sono destinati a trovare applicazione soltanto in via residuale. Tali criteri, in particolare, prevedono che l'obbligazione di consegnare una cosa determinata debba essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa al sorgere dell'obbligazione; in caso di somma di denaro la consegna va fatta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza (se diverso da quello avuto quando l'obbligazione è sorta e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore ha diritto di pagare al proprio domicilio, previa dichiarazione al creditore); negli altri casi i debiti sono chiedibili e l'obbligazione va adempiuta al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza.
La surrogazione nel credito disciplinata dagli artt. 1201 e ss. c.c. non comporta l'estinzione del'obbligazione originaria ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio: un terzo adempie l'obbligazione in luogo del debitore e perciò viene sostituito al creditore originario nello stesso rapporto obbligatorio. Più precisamente, la surrogazione realizza una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, in seguito alla quale, nonostante il soddisfacimento del creditore attraverso l'adempimento dell'obbligazione ad opera del terzo, il rapporto rimane inalterato e il terzo adempiente subentra nei diritti del creditore soddisfatto. La surrogazione può avvenire per volontà del creditore (se espressa e temporanea al pagamento), per volontà del debitore (prendendo a mutuo una somma di denaro o latra cosa fungibile per pagare il debito) o per volontà di legge (rapporti tra il terzo e il debitore preesistenti al pagamento).
L'obbligo di diligenza
Ai sensi dell'art. 1176 c.c., nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, con ciò intendendosi un comportamento normalmente imputabile all'uomo medio; quando l'obbligazione afferisce all'esercizio dell'attività professionale, tuttavia, la diligenza viene commisurata alla natura dell'attività esercitata. È appena il caso di precisare che, di regola, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono obbligazioni di mezzi, di talché l'omessa diligenza del professionista non può essere indubbiamente desunta dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore ma deve essere rapportata al comportamento dell'homo eiusdem professionis et condicionis, salvo che la prestazione non implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso trova applicazione la regola di cui all'art. 2236 c.c. e il debitore risponde solo per dolo o colpa grave (cd. responsabilità attenuata). In deroga ai criteri codicistici, le parti possono specificamente prevedere un grado di diligenza più elevata o, viceversa, un grado di diligenza minore ma eventuali clausole di esonero o limitazione preventiva della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave sono da ritenersi nulle ex art. 1229 c.c.
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I soggetti del pagamento
Evidentemente, l'obbligazione deve essere eseguita dal debitore nei confronti del creditore. Qualora l'obbligazione abbia ad oggetto una prestazione fungibile, tuttavia, può essere adempiuta anche da un terzo, e ciò nonostante l'eventuale volontà contraria del creditore. Secondo quanto previsto dall'art. 1180 c. 2 c.c., invero, l'unica ipotesi in cui il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento del terzo si verifica quando il debitore abbia manifestato la sua opposizione; per contro, anche in presenza dell'opposizione del debitore, il creditore può ricevere il pagamento offertogli del terzo. L'adempimento libera il debitore soltanto quando, in applicazione dell'art. 1188 c.c., il pagamento è fatto al creditore (ovvero al suo rappresentante, al soggetto indicato dal creditore, o al terzo autorizzato all'esazione dalla legge o dal giudice). Il pagamento effettuato a soggetto non legittimato a riceverlo, pertanto, non libera il creditore salvo che lo stesso creditore lo ratifichi o ne abbia approfittato. Qualora il soggetto, pur non essendo legittimato, appaia tale in base a circostanze univoche, il pagamento nei suoi confronti libera il debitore di buona fede e chi ha indebitamente ricevuto il pagamento è a sua volta tenuto alla restituzione verso il vero creditore. L'ipotesi del cd. creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., più precisamente, trova applicazione quando sussistono le due condizioni dello stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e del convincimento del debitore, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto, invece, coincida con la situazione giuridica. Poiché l'adempimento è un atto dovuto, prescinde dall'elemento intenzionale e dalla capacità del solvens (art. 1191 c.c.), non così per il creditore: il pagamento all'incapace libera il debitore solo se questi prova che lo stesso pagamento è stato rivolto a vantaggio dell'accipiens (art. 1190 c.c.).
L'adempimento parziale
L'estinzione dell'obbligazione avviene unicamente a fronte di un pagamento integrale: il pagamento deve corrispondere esattamente alla prestazione dedotta in obbligazione. Per tale ragione, l'art. 1181 c.c. precisa che il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento parziale anche in caso di prestazione divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Il tempo e il luogo dell'adempimento
Di norma, il tempo dell'adempimento è indicato nel titolo dell'obbligazione. In tal caso, ex art. 1184 c.c., il termine si presume stabilito a favore del debitore, ove non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi. L'operatività della presunzione del favor debitoris ha un'importante ricaduta pratica: mentre il debitore può adempiere in qualsiasi momento precedente o uguale alla scadenza prevista, il creditore non può esigere la prestazione prima di allora. Ciò è confermato anche dall'art. 1185 c.c. nella misura in cui prevede da un lato, che il creditore possa pretendere l'adempimento prima della scadenza soltanto qualora il termine sia stato esclusivamente stabilito in suo favore; dall'altro, che il debitore che abbia adempiuto anticipatamente non possa ripetere quanto prestato. Quando, pur in presenza di un termine a favore del debitore, questi divenga successivamente insolvente, o abbia diminuito le garanzia prestate, o non abbia dato le garanzie promesse, il creditore può esigere immediatamente la prestazione (art. 1186 c.c.). La prestazione può essere esigibile immediatamente anche nel caso in cui il termine non sia stato convenzionalmente fissato, giusto disposto art. 1183 c.c., ma se la fissazione del termine si rende necessaria in virtù degli usi o per la natura della prestazione, ovvero per il modo o il luogo della prestazione, vi provvede il giudice. La mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere eseguita, tuttavia, non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale e all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo lasso temporale dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivata (cfr. Cass. civ., 27 gennaio 2003). Rispetto al luogo dell'adempimento, è necessario rilevare come in primis debba aversi riguardo alla volontà delle parti, in secundis agli usi, in tertiis alla natura della prestazione o altre circostanze. I criteri suppletivi di cui all'art. 1182 cc. 2, 3 e 4 c.c., pertanto, sono destinati a trovare applicazione soltanto in via residuale. Tali criteri, in particolare, prevedono che l'obbligazione di consegnare una cosa determinata debba essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa al sorgere dell'obbligazione; in caso di somma di denaro la consegna va fatta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza (se diverso da quello avuto quando l'obbligazione è sorta e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore ha diritto di pagare al proprio domicilio, previa dichiarazione al creditore); negli altri casi i debiti sono chiedibili e l'obbligazione va adempiuta al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza.
Il pagamento con surrogazione
La surrogazione nel credito disciplinata dagli artt. 1201 e ss. c.c. non comporta l'estinzione del'obbligazione originaria ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio: un terzo adempie l'obbligazione in luogo del debitore e perciò viene sostituito al creditore originario nello stesso rapporto obbligatorio. Più precisamente, la surrogazione realizza una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, in seguito alla quale, nonostante il soddisfacimento del creditore attraverso l'adempimento dell'obbligazione ad opera del terzo, il rapporto rimane inalterato e il terzo adempiente subentra nei diritti del creditore soddisfatto. La surrogazione può avvenire per volontà del creditore (se espressa e temporanea al pagamento), per volontà del debitore (prendendo a mutuo una somma di denaro o latra cosa fungibile per pagare il debito) o per volontà di legge (rapporti tra il terzo e il debitore preesistenti al pagamento).
Avv. Laura Bazzan
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