La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 10/2004) ha stabilito che è perentorio il termine fissato dall'art. 25 del DPR 602/1973 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 D. Lgs.vo 46/1999, con effetti dall'1.7.1999; e poi dall'art. 1 comma primo lett. b) D. Lgs.vo 193/2001, con effetti dal 29.6.2001) e che prevede che "l'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento". I Giudici del Palazzaccio, hanno sottolineato che "la natura perentoria dell'indicato termine (desumibile anche dalla funzione che al termine stesso è assegnata, nella specie da individuarsi all'evidenza nella necessità di non lasciare il contribuente soggetto alla verifica di cui all'art. 36 bis DPR 600/1973 esposto indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco: Cass. 7662/1999) - determinante, ove non rispettato, la decadenza dell'A.F. dal diritto di far valere la propria pretesa - è stata autorevolmente ribadita dalla Corte Costituzionale (ordinanza n.107/1993), che in proposito ha sottolineato essere tale interpretazione l'unica costituzionalmente legittima in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione".
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