di Marina Crisafi - È un rischio ricorrente per gli automobilisti quello di trovarsi di fronte un cane randagio e non riuscire a frenare o non avere la possibilità di cambiare corsia per non investirlo, con le ovvie conseguenze, oltre che per il povero animale, per lo stesso guidatore e il suo veicolo.
In questi casi, spetta al gestore dell'autostrada dover risarcire i danni subiti dal conducente e non conta l'elevata velocità tenuta dallo stesso.
Lo ha stabilito il Tribunale di Taranto nella recente sentenza n. 8/2015 (qui sotto allegata), confermando la responsabilità della società custode dell'autostrada, in quanto tale tenuta a garantire la sicurezza della circolazione verificando l'adeguatezza delle recinzioni su tutto il tratto di sua competenza, impedendo l'accesso di animali sulla carreggiata.
Non regge, infatti, la tesi della società convenuta, secondo la quale era onere dell'attrice provare i suoi assunti e che comunque l'accaduto andava addebitato alla elevata velocità con cui il conducente procedeva alla guida dell'auto al momento del sinistro.
Per il tribunale ha ragione il danneggiato.
Una volta adeguatamente provato, sulla scorta della documentazione, dei testimoni e della CTU, che il danno era dipeso dall'impatto con i cani presenti sulla carreggiata del tratto autostradale, è chiaro, ha affermato il giudice pugliese, che l'auto in questione "riportò danni in conseguenza di una situazione di pericolo venutasi a determinare sulla carreggiata autostradale", per cui sussiste senz'altro la responsabilità risarcitoria "a carico della odierna convenuta quale custode di detta autostrada con le relative pertinenze ex art. 2051 c.c.".
Tra le pertinenze autostradali, infatti, ha proseguito il tribunale, rientra "la recinzione che ne rappresenta obbligatoria dotazione ex art. 2 comma 3 lettera A) del D. Lgs. n. 285/1992 avente precipua funzione di impedire l'accesso sulla carreggiata di animali data la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione che essi vengono a determinare in ragione della particolare destinazione della rete autostradale di consentire il traffico veicolare a velocità sostenuta".
Era, quindi, onere della società convenuta, per liberarsi dalla responsabilità, provare che la presenza degli animali sulla carreggiata fosse dovuta a caso fortuito, come per esempio a causa dell'improvviso abbandono di terzi.
Ma escludendo siffatta ipotesi, posto che i cani erano privi di collare e dunque randagi, e a nulla rilevando che la recinzione fosse intatta nel luogo del sinistro (non potendo certo escludersi che il varco che aveva consentito ai due cani di invadere la carreggiata si fosse creato in altro punto delle rete autostradale), né tanto meno la velocità di guida del conducente, posto che data l'ora notturna e la scarsa illuminazione i cani non sarebbero comunque stati visibili da adeguata distanza, in definitiva, ha concluso il tribunale, la prova del fortuito manca. Ne consegue, la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria della convenuta quale custode.
Qui di seguito alcuni precedenti della Corte di Cassazione in tema di responsabilità dell'ente gestore per la presenza di animali sulla carreggiata. A seguire il testo della sentenza del Tribunale di Taranto
Cassazione civile Sezione III sentenza del 12/02/2015 n. 2741
La PA risponde dei danni che derivano dalla omissione di comportamenti dovuti. Per questo il Comune risponde dei danni derivati subiti dall'utente della strada in caso di impatto con un cane randagio giacché l'ente territoriale è tenuto (anche ai sensi della legge-quadro n. 281/1991) al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul suo territorio.
Cassazione civile Sezione III sentenza del 09/05/2012 n. 7037
Se manca la prova della omessa manutenzione della recinzione stradale, la presenza di cani vicino a un'area di servizio dovuta al probabile abbandono da parte di un terzo e alla mancanza di una via di fuga per gli animali, costituisce un fatto imprevedibile ed inevitabile che può integrare il caso fortuito e non si può pretendere dall'ente gestore un continuo controllo della sede autostradale per impedirlo (su questa sentenza vedi: Cassazione: niente risarcimento danni per incidente dovuto a cani abbandonati autostrada)
Corte di Cassazione sentenza del del 14 maggio 2013 >n. 11517 Si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. Va quindi tenuta indenne da responsabilità l'ANAS per un incidente verificatosi a causa della presenza di un cane randagio sulla carreggiata.
Vedi articolo: Cassazione: l'ANAS non risponde dell'incidente causato da cane randagio se ha adottato misure di prevenzione
Cassazione civile sentenza del 02/02/2007 n. 2308
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c., si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell'autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche nella dimostrazione - in applicazione del principio di cd. vicinanza alla prova - di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem laedere, di modo che, pertanto, il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.
Il danneggiato deve dare per ottenere il risarcimento del danno sofferto per l'omessa o insufficiente manutenzione della strada, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia ed essa può derivare anche per presunzioni, giacchè la prova del danno è, di per sè, indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'oggettiva deviazione dal modello di condotta improntato all'adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato, viceversa, tenuto a dare la prova anche dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva di costui.
Nel caso di specie l'incidente si era verificato per la presenza sulla sede autostradale di un cane, che, fuoriuscito dalla barriera che delimita le due carreggiate, stava attraversando la corsia percorsa da un automobilista e la società concessionaria non aveva dimostrato che l'immissione del cane era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l'abbandono dell'animale in una piazzola dell'autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione ovvero il suo abbattimento da precedente incidente, che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo.