di Marina Crisafi - Chi paga le spese per l'affitto o il condominio dell'alloggio dove vive l'ex può dedurle dalla dichiarazione dei redditi, in quanto considerate alla stregua dell'assegno di mantenimento. Ma se la casa è abitata anche dai figli la deduzione vale la metà.
A fornire il chiarimento è l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/2015 (qui sotto allegata) emessa per dare "risposte" ai Caf in materia di Irpef in vista della presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Per il Fisco, gli importi pagati dal coniuge nei confronti dell'altro coniuge separato, a titolo di spese per la locazione dell'alloggio (nonché per quelle condominiali) sono assimilabili all'assegno di mantenimento e dunque deducibili dal reddito complessivo dell'onerato ai sensi dell'art. 10 (comma 1 lett. c) del Tuir, a condizione però che i contributi siano "disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex coniuge".
Se le somme però riguardano l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, spiegano le Entrate, "la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (cfr. art. 3 d.p.r. n. 42/1988)".
Su entrambi i fronti, l'Agenzia si è espressamente allineata alla recente giurisprudenza di legittimità (in particolare richiamando Cass. n. 13029/2013) che ha affermato la deducibilità delle "spese afferenti all'immobile di abitazione della moglie e del figlio che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale" sull'assunto che tali spese "costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c. in quanto la disponibilità di un'abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto".
Qui la circolare delle Entrate