di Licia Albertazzi -
Può la PA legittimamente disporre la sospensione di lavori programmati di rilevante interesse pubblico?
Nel caso di specie ricorre la società appaltatrice (ora in fallimento) chiedendo il risarcimento dei danni per i maggiori oneri che la stessa ha dovuto sopportare dopo che l'amministrazione richiedente, comune marittimo meta turistica, ha disposto diverse sospensioni dei lavori motivandole nel senso di evitare di intralciare la remunerativa attività turistica della zona. La domanda viene accolta in primo grado ma riformata in appello; l'interessata propone quindi ricorso in Cassazione.
La Suprema corte accoglie il ricorso rilevando come la pubblica amministrazione possa disporre la sospensione di lavori di interesse pubblico solo a fronte di "ragioni di pubblico interesse o necessità" oggettivamente non previste né prevedibili con l'impiego della normale diligenza, "così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprudenza dell'amministrazione medesima nella predisposizione e nella verifica del progetto dell'opera ovvero nella definizione del cronoprogramma dei lavori". Sebbene le modalità di attuazione dei lavori siano riservate alla discrezionalità amministrativa, essa non risulta priva di vincoli, esistendo precisi limiti - sopra richiamati - che il giudice è chiamato ad accertare. Le esigenze evidenziate sono sicuramente prevedibili, concernendo determinati periodi dell'anno, e non valgono dunque a legittimare le decisioni assunte dal Comune.
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