di Marina Crisafi - Chi non versa i contributi previdenziali ed assistenziali commette reato anche dopo la recente legge delega sulla depenalizzazione (l. n. 67/2014), almeno finché non verranno emanati i relativi decreti delegati.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 20547/2015 depositata ieri, confermando la condanna di un imprenditore catanese per il mancato versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e rinviando al giudice d'appello soltanto per la rideterminazione della pena (visto che alcuni illeciti nel frattempo si erano prescritti).
Niente "salvezza" dunque per l'uomo che aveva tentato la strada del "self-executing" della delega, in quanto chiara e definitiva sarebbe "la volontà del legislatore di non perseguire più penalmente gli illeciti penali" elencati nella l. n. 67/2014, senza che la decretazione delegata possa cambiare alcunché in merito, deponendo in tal senso anche la sentenza della Consulta (n. 224/1990) che ha ritenuto la delega quale fonte "direttamente produttiva di norme giuridiche".
Per la terza sezione penale, invece, non è così.
Senza il concreto esercizio della delega (mediante i decreti attuativi), non è possibile ritenere che i principi e i criteri inseriti nella stessa possano modificare l'ordinamento vigente.
Anche perché, ha sottolineato la S.C., in assenza della trasformazione dell'illecito penale in violazione amministrativa, "una soluzione in senso assolutorio - sarebbe - del tutto irragionevole", aprendo a "un'impunibilità generale per chi comunque violi un obbligo degno di interesse di tutela". Un segnale, peraltro, niente affatto corrispondente all'intenzione del legislatore il quale, con l'emanazione della legge de qua, non ha certo inteso "dismettere totalmente la punibilità per i fatti di omesso versamento - ma unicamente di assoggettarli - ad una sanzione amministrativa".
Senza contare, aggiunge la S.C., che l'attuazione della delega potrebbe non essere esercitata nei termini previsti dalla legge.
Pertanto, sino all'emanazione dei decreti delegati, il reato c'è e rimane. E senza depenalizzazione non può esserci proscioglimento per gli imprenditori sotto processo a causa degli omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai quali non resta che chiedere (una volta emanati i relativi decreti), la revoca della sentenza per abolizione del reato ex art. 673 c.p.p.
Cassazione Penale, testo sentenza n. 20547/2015