Tutto ciò che attiene l'esterno dell'edificio influisce sull'aspetto e sul decoro dell'edificio

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 10209 del 19 Maggio 2015. 


E' legittimo porre a carico (anche) del proprietario dell'appartamento al pian terreno la spesa sostenuta dal condominio per il rifacimento dei balconi e delle pensiline, se l'applicazione delle tabelle millesimali è espressamente prevista dal regolamento. 


Lo ha stabilito la Suprema corte nella sentenza in oggetto, rigettando il ricorso promosso dal titolare dell'appartamento sito al pianterreno, avendo accertato che la delibera concernente la gestione e il riparto delle spese comuni (ivi comprese quelle di cui sopra) non è mai stata impugnata da alcun interessato.


Per risolvere la questione la Cassazione richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale"in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; laddove devono considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole". 

Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, proprio per le ragioni sopra esposte i balconi non possono essere considerati meri prolungamenti degli appartamenti a cui accedono, pur essendo di proprietà esclusiva dei relativi titolari, proprio perchè tutto ciò che attiene l'esterno dell'edificio influisce sull'aspetto e sul decoro dell'edificio. Il ricorso è rigettato.

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